Data: 25/11/2018 17:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'adesione dell'avvocato a una Convenzione che prevede compensi irrisori costituisce illecito disciplinare, in quanto lesivo del decoro e della dignit� della categoria cui appartiene. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 246/2017 (qui sotto allegata) pubblicata alcuni giorni fa sul sito istituzionale.

Il caso

Il Consiglio si � pronunciato sul ricorso di un avvocato, sanzionato con l'avvertimento per aver tenuto una condotta contraria all'osservanza dei doveri di probit�, dignit� e decoro e diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

Nel dettaglio, professionista aveva sottoscritto con il Comune una convenzione con la quale accettava, per ogni consulenza ante causa e per il patrocinio di cause innanzi al Giudice di pace, un compenso nella misura di 17,00 euro comprensivo di IVA e CPA, cos� mortificando la peculiare funzione della professione forense e violando i precetti deontologici.

Nonostante le rimostranze del professionista, il CNF ritiene che il COA abbia motivato in modo logico ed esauriente la propria decisione, fondata su inequivoche risultanze documentali.

Illecito aderire a Convenzioni pubbliche che violano l'equo compenso

La decisione viene integralmente condivisa dal CNF nella parte in cui si ritiene che la sottoscrizione della convenzione ad � 17,00 per ogni affare trattato costituisce "un comportamento gravemente pregiudizievole del decoro e della dignit� professionale, mortifica la peculiare funzione della professione forense e costituisce un modo non corretto per l'acquisizione della clientela".

N� pu� ritenersi, secondo il Collegio, che a seguito della prima normativa sulle liberalizzazioni (DL 223/2006) sia venuta meno l'inderogabilit� dei minimi tariffari sia comunque consentito usare metodi di acquisizione della clientela che, ledendo il decoro e la dignit� della professione hanno un sicuro disvalore deontologico.

Del resto, nel caso in esame, lo stesso incolpato, avvedutosi che il proprio comportamento non era in linea con i precetti deontologici, ha cercato di rimediare rinunziando al compenso di �17,00 ad affare e invocando a sua discolpa la gratuit� della prestazione.

Ma, come correttamente rilevato dal COA nella propria decisione, la gratuit� della prestazione, intervenuta comunque in epoca successiva alla sottoscrizione della convenzione, non elimina l'illiceit� deontologica del comportamento e la violazione dei precetti contestati all'incolpato.

per quanto concerne la sanzione applicata, quella dell'avvertimento appare del tutto congrua, e proporzionata alla fattispecie in esame, tenuto conto che la stessa non appare di rilevante gravit�.

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