Data: 18/05/2006 - Autore: Silvia Vagnoni
"Il comportamento omissivo non può essere inteso in senso assoluto, nel senso cioè di ritenerlo sussistente solo nel caso di assoluta mancanza di azione da parte del soggetto, ma è comprensivo anche dei casi in cui il soggetto pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia e attenzione". È quanto ha di recente stabilito la Cassazione Penale (Sent. n.3380/2006) che, nel confermare le statuizioni dei giudici di merito, ha condannato un medico specialistico per avere questi, nel corso di due controlli mammografici, omesso di rilevare a carico della paziente chiari sintomi di un carcinoma mammario e per non aver disposto ulteriori e più approfonditi esami tecnici che avrebbero consentito una rapida individuazione del male, esponendo così la donna a grave pericolo di vita e ponendo i presupposti per un successivo intervento chirurgico di tipo demolitorio con conseguente necessità di cure chemioterapiche.
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