Data: 26/11/2018 18:42:00 - Autore: Barbara Pirelli

Avv. Barbara Pirelli - Arriva dal tribunale di Chieti un'interessante ordinanza sulla sospensione dell'esecuzione per estinzione dei crediti.

Preliminarmente, prima di entrare nel merito della questione, va ricordato che l'art. 624 c.p.c. prevede la sospensione per opposizione all'esecuzione, quindi, nei casi in cui venga proposta opposizione all'esecuzione il giudice, se concorrono gravi motivi, sospende il processo con o senza cauzione. Si precisa, altresì, che avverso l'ordinanza che dispone la sospensione è ammesso reclamo (nel termine perentorio di 15 giorni) ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Fatta questa breve premessa, veniamo al recente e interessante provvedimento (segnalato dall'avv. Antonio Petrongolo difensore della parte opponente) emesso dal Tribunale di Chieti, nella persona del dott. Marcello Cozzolino, che ha disposto la sospensione dell'esecuzione per intervenuta prescrizione dei crediti (sotto allegato).

La vicenda

L'avvocato della parte opponente aveva sostenuto l'inefficacia del pignoramento, spiegato facendo riferimento alla inesistenza della notifica dello stesso. In particolar modo con riferimento alla notificazione degli atti tributari menzionava il decreto legislativo n. 217 del 2017, entrato in vigore il 27.01.2018, che ammette la notifica a mezzo PEC degli atti di riscossione secondo formato p7m, che rappresenta la c.d. "busta crittografata". Solo questo formato contiene il documento originale evidenziando la firma informatica e la chiave per sua verifica. Veniva anche evidenziato che la PEC, usata ai fini della notifica dell'atto di pignoramento, non era certificata dall'agenzia delle entrate riscossioni, quindi, non a norma del decreto ministeriale nell'elenco Ini-gov ini-pec e reginde. Infine, veniva evidenziato che parte opposta aveva allegato la fotocopia di semplici estratti di ruolo che facevano riferimento a situazioni ultra decennali; dunque, non risultando regolare notifica anche per l'intimazione di pagamento (non accompagnata da analitica descrizione delle cartelle e del credito sottostante) si è verificata una nullità non produttiva di effetti.

La decisione

In considerazione di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente il Dott. Cozzolino, sciogliendo una riserva precedentemente assunta, ha sospeso l'esecuzione basandosi su un unico motivo, caratterizzato dalla gravità richiesta dall'art. 624 c.p.c., e cioè rappresentato dall'intervenuta prescrizione dei crediti.
In pratica tutte le cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento, tranne una, erano state notificate nell'anno 2008, quindi, relative a crediti soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. Di conseguenza neppure la notifica delle intimazioni di pagamento, avvenuta nei mesi di aprile e giugno 2018, poteva determinare la reviviscenza di crediti prescritti.
Dunque solo per un'unica cartella,notificata in data 28.04.2018, è stato disposto il prosieguo dell'esecuzione forzata mentre per tutte le altre cartelle esattoriali, poste a fondamento dell'atto di pignoramento, è stata sospesa l'esecuzione.


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