Data: 28/11/2018 18:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'avvocato che ha iscritto tardivamente una causa al ruolo non avrà di certo diritto al compenso, ma non necessariamente sarà tenuto a pagare i danni al cliente ove il suo comportamento professionale sia stato comunque corretto.

Tale è ritenuto quello del legale che, pur trovandosi di fronte a una causa persa in partenza, si è comunque adoperato per trovare una soluzione transattiva e ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo per evitare al cliente di pagare una somma di cui non aveva la disponibilità.

L'avvocato, si rammenta, ha il solo dovere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della causa, prospettando la prevedibile durata e gli oneri, ma non di fare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 30169/2018 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di una cliente che aveva chiesto il risarcimento danni al suo avvocato a causa di un'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata improcedibile per tardività dell'iscrizione a ruolo della citazione.

Il caso

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La domanda risarcitoria era stata parzialmente respinta dalla Corte d'Appello secondo cui non era dovuto al legale alcun compenso per la prestazione, stante l'errore commesso nell'espletare la difesa.

Tuttavia, neppure era dovuto alcun risarcimento per l'ulteriore danno lamentato dal cliente, non essendo stato sufficientemente provato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe avuto una probabilità di essere accolto.

La professionista, pur avendo dichiarato al cliente che l'opposizione era possibile, aveva sconsigliato di proseguire nel giudizio e aveva tentato invano una conciliazione non accettata dalla controparte. Alla fine l'opposizione era stata proposta in quanto corrispondeva all'interesse del cliente a resistere alla richiesta di pagamento, che non era in grado di onorare nell'immediato.

Il giudice a quo aveva dunque ritenuto conforme il comportamento di dissuasione tenuto dalla professionista all'obbligo di tutelare gli interessi del cliente che stava affrontando un procedimento ad alto rischio di soccombenza.

La responsabilità professionale dell'avvocato negligente

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, analizza il comportamento dell'avvocatessa, in particolare alla luce degli obblighi imposti dal nuovo codice forense che detta regole ancor più stringenti rispetto a quelle applicabili all'epoca dei fatti.

I giudici di legittimità rammentano (cfr. sent. n. 11213/2017) che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Non vi è dubbio, nel caso in esame, che l'avvocatessa sia incorsa in un errore procedurale imperdonabile nel depositare in ritardo la citazione in opposizione, e ciò ha condotto la Corte di merito a non riconoscergli alcun diritto al compenso.
Nella decisione, tuttavia, la stessa Corte ha adeguatamente tenuto conto del comportamento successivo e "proattivo" tenuto dalla professionista che aveva accettato il mandato, pur avendo sconsigliato al cliente l'opposizione, solo in quanto questi non aveva disponibilità economiche per far fronte al debito. Nel corso della lite, inoltre, la legale aveva anche tentato una conciliazione, non accettata dal cliente.

Cosa deve fare l'avvocato di fronte a una causa persa?

La Cassazione rammenta che, ove il difensore accetti una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, non potrà comunque disinteressarsene del tutto con il pretesto che si tratta di una "causa persa", ma dovrà attivarsi per trovare una soluzione transattiva.
Una responsabilità professionale dell'avvocato per violazione degli obblighi inerenti al mandato alla lite si configura in caso di assoluta inerzia del difensore, a prescindere dal pronostico sull'esito della lite e, anche alla luce del testo di deontologia pubblicato di recente dal CNF, non si impongono al professionista oneri d'informazione stringenti al punto di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto.
Egli avrà però l'onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa ipotizzabili, informandolo dello svolgimento del mandato a lui affidato. Nel nuovo testo, inoltre, particolare importanza è data agli oneri informativi relativi alla possibilità per il cliente di accedere a modalità alternative di soluzione della lite (mediazione o negoziazione assistita).
Gli Ermellini rammentano il fatto che i precedenti giurisprudenziali siano accessibili e reperibili su Internet, consentendo una prevedibilità delle decisioni, non significa che l'avvocato, nella strategia difensiva che discrezionalmente sceglie e assume nell'interesse del cliente, sia tenuto ad avviare controversie solo sulla base di un pronostico di esito favorevole.

Causa "persa": va valutato l'interesse del cliente a coltivare la lite

Questi sarà obbligato a valutare, prima di accettare il mandato alla lite, l'interesse del cliente a coltivare la lite nonostante la sussistenza di precedenti sfavorevoli e/o di strumenti conciliatori, tenendo una condotta processuale di continua attenzione al fine di comprimere rischi di attesa, costi inutili e condanne al risarcimento della controparte per lite temeraria.
Nel caso di specie, pur avendo l'avvocatessa accettato un mandato per una causa persa "ab initio", la sua strategia processuale non può dirsi pregiudizievole per il cliente che si era dimostrato interessato a resistere in prima battuta alla richiesta di pagamento e a intavolare vie conciliative, poi non più accettate.
In definitiva, guardando al complessivo comportamento della legale, questa ha dimostrato di aver valutato prima il concreto interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e, pertanto, sotto il profilo della diligenza cui la stessa era tenuta, il suo atteggiamento viene ritenuto conforme ai parametri della correttezza professionale richiesta e pretendibile, certamente non iscrivibile nell'ambito di un atteggiamento spericolato o di inerzia, contrastante con l'interesse del cliente.

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