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Data: 29/11/2018 17:40:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - La casistica in tema di sanzioni disciplinari espulsive per gli appartenenti alle amministrazioni � varia. Esistono situazioni nelle quali le valutazioni discrezionali operate dall'amministrazione di appartenenza sono corrette, mentre altre manifestano grossolani errori che vengono commessi in occasione di decisioni importanti e delicate. Uno di questi casi � quello affrontato e risolto dal Tar Lazio, con la sentenza n. 8934/2018. La sentenza � favorevole per il dipendente. Il caso[Torna su] Si tratta di un agente della Polizia Penitenziaria che supera il concorso per l'accesso al Gruppo Sportivo. Afferma di essersi vincolato ad un club calcistico sino al 2011 e di aver svolto attivit�, con ingaggio, sino alla sua assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria nel 2012. Nel 2014 chiede di poter prestare servizio presso altra sede con esonero dallo svolgimento dell'attivit� di giocatore, vista l'impossibilit� di conciliare l'attivit� agonistica con l'ubicazione della nuova sede e con i suoi impegni familiari. Il Consiglio direttivo del club da l'ok per il reingresso nelle funzioni operative della Polizia Penitenziaria; l'interessato chiede inoltre lo svincolo per poter decidere liberamente sul suo futuro sportivo. Viene quindi disposto il suo trasferimento; nel 2015 comunica sia al club che al Dipartimento interregionale della Pol. Pen. un'ulteriore istanza di svincolo per decadenza dal tesseramento, senza ricevere risposta. Comunque, comunica di svolgere attivit� di allenatore in seconda presso altro club. A quel punto, alla fine del 2015, scatta la decisione di avviare un procedimento disciplinare in quanto il militare ha svolto attivit� presso un'altra organizzazione sportiva, violando basilari disposizioni di disciplina. Il provvedimento di destituzione[Torna su] La decisione disciplinare � pesante. Secondo il provvedimento di destituzione, l'interessato avrebbe svolto attivit� sportiva in distacco presso altra sede calcistica, anche in forza di un espresso accordo con loro sottoscritto. In pratica, il procedimento disciplinare in questione � attivato in quanto il ricorrente avrebbe posto in essere atti violativi dell'onore e del senso morale in contrasto con i doveri assunti in occasione del giuramento. Il tutto deriva per lui dall'aver svolto attivit� presso altra e diversa societ� sportiva, dall'essere stato assunto con apposito concorso per atleti nel 2012, dall'essere stato esonerato nel 2014 dall'attivit� sportiva presso la prima societ� di appartenenza e, infine, per essere stato distaccato presso un'altra casa circondariale viste le asserite esigenze personali e familiari inconciliabili con gli impegni sportivi in serie D. La decisione del tribunale[Torna su] Il Tar ridimensiona il costrutto accusatorio. In effetti i giudici valorizzano il fatto che il militare abbia formalmente chiesto lo svincolo senza aver avuto risposta dall'amministrazione, svincolo che tendeva a liberarlo per il futuro e dargli modo di prendere decisioni a livello sportivo tecnico nel settore giovanile. Per i giudici la scelta amministrativa � incoerente. Da una parte essa assente all'esonero dall'esercizio dall'attivit� calcistica proposto dal ricorrente, dall'altra ne dispone la destituzione in ragione del possibile futuro svolgimento da parte di quest'ultimo di un'attivit� sportiva, di cui era stata notiziata in occasione delle istanze di svincolo. In pratica[Torna su] Non si pu� automaticamente giustificare l'estinzione del rapporto di lavoro per il solo fatto che il dipendente abbia commesso per la prima volta una condotta disciplinarmente rilevante, neanche tra l'altro connotata da gravit� tale da potersi ricomprendere la misura definitiva dell'espulsione dal servizio. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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