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Data: 27/11/2018 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Nella vicenda in commento, la persona di cui parliamo era titolare di licenza di porto d'arma per uso caccia, rilasciata nel 2010. In occasione di un controllo di routine dei Carabinieri emerge che l'interessato detiene una quantità di munizioni che non era stata regolarmente denunciata (51 cartucce cal. 12 a palla singola, 24 cartucce cal. 7 MM Rem. Mag, 987 di polvere da sparo). Materiale che viene posto sotto sequestro e l'uomo deferito all'A.G. Il casoFattispecie tratta dalla sentenza del Tar Lazio Sezione prima ter, n. 9130 del 17 luglio 2018, pubblicata il 03.09.2018. Il Questore dispone la sospensione della licenza; da atto che il comportamento della persona in questione è frutto di negligenza nella custodia di armi e deve ritenersi indice della mancanza di requisiti soggettivi richiesti per mantenere la titolarità dell'autorizzazione di polizia. L'uomo presenta memorie difensive per dimostrare che non sussisteva l'obbligo di denunciare gli indicati quantitativi di munizioni. Tuttavia l'interpretazione della legge così prospettata non viene ritenuta condivisibile, per questo sospende la licenza sino alla definizione del procedimento penale e, comunque, sino alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti. Nella fase del ricorso l'interessato precisa che in occasione del sopralluogo dei Carabinieri esibiva tutte le armi in possesso e svariate quantità di munizioni di vario tipo, tutte regolarmente denunciate ed, inoltre, esibiva spontaneamente i quantitativi di munizioni che poi erano risultati non assistiti da denuncia. In sede di camera di consiglio, il Tar nota la buona fede del ricorrente. Egli di fatto è risultato perfettamente in regola nella detenzione e denuncia di ben 12 armi ed oltre 1500 cartucce, essendo in confronto minimo il quantitativo di munizioni non denunziate. Questo ultimo, inoltre, non è stato reperito dagli agenti delle Forze dell'Ordine in un luogo visibile o facilmente accessibile, essendo esso diligentemente custodito e reperito dai Carabinieri solo in quanto esibito spontaneamente dal ricorrente. La soluzioneAlla persona in questione si può solo rimproverare di non aver correttamente interpretato l'art. 26 L. 110/75, che obbliga alla denuncia colui che detenga munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, norma che il ricorrente l'ha erroneamente intesa come regola che si riferisce a qualsiasi tipo di cartuccia per fucile da caccia anziché alle solo cartucce a pallini. In sostanza è accaduto che il ricorrente, detenendo solo armi da caccia e munizioni di vario tipo, in numero complessivo superiore a 1000 ma non tutte a pallini, ha creduto di essere esentato dall'obbligo di denunciare le munizioni al primo migliaio e, nella convinzione di essere nel giusto, ha poi spontaneamente esibito anche queste munizioni ai Carabinieri. In praticaNessun comportamento pericoloso gli può essere imputato. Ricorso accolto. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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