Data: 03/12/2018 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Torniamo ancora una volta sul tema dell'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1 L. 407/98.
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Il caso, esaminato e risolto favorevolmente per i ricorrenti dal Tribunale di Civitavecchia Sezione Lavoro civile (sentenza n. 89 del 21.02.2018), riguarda l'adeguamento dell'assegno ai sensi dell'art. 4 co. 238 L. 350/03.

Il caso: la posizione dei ricorrenti

Gli eredi di un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri presentano un ricorso al Tribunale di Civitavecchia, chiedendo il riconoscimento del diritto e la conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dell'assegno ex art. 2 co. 1 L. 407/98, nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni dal 01.01.2006, detratto quanto gi� percepito.
Il de cuius era stato riconosciuto vittima del dovere molti anni addietro a seguito di un incidente stradale; ai ricorrenti veniva erogato un assegno vitalizio di euro 258,23 oltre perequazione, invece che dell'importo di euro 500,00 come stabilito dalla L. 350/04 art. 4 co. 238.
La norma, in effetti, prevede che dal primo gennaio 2004 i trattamenti mensili dei destinatari dell'assegno sono elevati a euro 500,00 /mese.
Pertanto, secondo la ricostruzione degli interessati: visto che l'adeguamento risultava esteso a tutti i beneficiari, i ricorrenti, non rilevando ragioni valide per esserne esclusi proponevano una prima istanza di adeguamento al Ministero (che rispondeva negativamente).

La posizione del Ministero

L'assunto dell'amministrazione era stato il seguente: la normativa in vigore riconosceva l'incremento solo ad altre e distinte categorie di vittime del dovere, ovvero a quelle del terrorismo, della criminalit� organizzata, nonch� di azioni criminose posteriori al 01.01.1990.

La conclusione del Tribunale del Lavoro

Il Giudice del Lavoro accorda il diritto ai ricorrenti al diverso e migliore trattamento.

Vediamo in base a quali argomenti perviene alla sentenza di accoglimento.

Dunque, assunto che per il Ministero il Legislatore si era in realt� posto il fine di realizzare una "progressiva" estensione dei benefici in parola a tutte le vittime, per il Tribunale di Civitavecchia dirimente sulla questione � la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 7761 del 27.03.2017 che, nel solco della uniforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato il principio in forza del quale l'ammontare dell'assegno � uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalit� organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata dall'intento perequativo e conforme ad un principio di razionalit� ed equit� ex art. 3 Cost. risultante dal diritto vivente come emerge dalla giurisprudenza di settore.


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