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Data: 29/11/2018 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Forse non tutti sanno che oggi i figli non ricevono per forza solo il cognome paterno: con la sentenza della Corte costituzionale numero 286/2016 (qui sotto allegata) si è infatti previsto che al cognome del padre si possa affiancare anche quello della madre, che quindi può oggi essere attribuito a tutti i bambini.
Le circolari ministeriali sul doppio cognome[Torna su]
La sentenza della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del codice civile che non prevedevano questa opportunità, non è in realtà stata seguita da alcuna legge specifica sull'argomento. A tale carenza ha però posto rimedio il Ministero dell'interno che, con la circolare numero 1/2017 (qui sotto allegata), ha sollecitato i sindaci a fornire le direttive necessarie ai loro uffici di stato civile con il fine di garantire l'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale, invitandoli ad accogliere le richieste dei genitori che intendono attribuire ai figli il doppio cognome. Con la circolare numero 7/2017 (qui sotto allegata), il Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti, specificando, tra le altre cose, che le novità ordinamentali che consentono anche l'attribuzione del cognome materno riguardano "unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l'anteposizione". Il doppio cognome può essere attribuito, naturalmente, anche ai figli di coppie non sposate e ai figli adottivi. Il consenso del padre al doppio cognome[Torna su]
La questione, però, non è semplice come sembra e nel corso degli anni si sono posti alcuni interrogativi circa l'esatta portata della nuova possibilità. Dato per assodato che il cognome paterno non può essere eliminato, ci si è chiesti, ad esempio, se la madre possa dare al figlio il proprio cognome, aggiungendolo a quello del padre, anche senza il consenso di quest'ultimo. A tale interrogativo, di recente, ha dato risposta il Tar del Lazio, con la sentenza numero 11410/2018 (qui sotto allegata). Il Tribunale Amministrativo ha in particolare affermato che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore è un atto civile che i genitori possono presentare solo nell'esercizio della rappresentanza legale, con il consenso congiunto, salvo solo il caso in cui la madre o il padre sia stato privato della potestà genitoriale. Se non vi è accordo sul doppio cognome, quindi, lo stesso non può essere attribuito dall'ufficio, ferma restando la possibilità per ciascuno dei genitori di ricorrere senza formalità al giudice civile. Se, invece, l'accordo c'è, basta renderlo palese all'ufficiale di stato civile, che registrerà il nome del figlio con i due cognomi. Non sono necessari particolari documenti e la volontà può essere manifestata oralmente. L'ordine dei cognomi[Torna su]
In ogni caso, anche in ipotesi di attribuzione del doppio cognome, come accennato sopra l'ordine non può essere invertito ma è prestabilito: il cognome della madre si aggiunge in coda a quello del padre. Se, ad esempio, il padre si chiama Mario Rossi e la madre Luisa Bianchi, il figlio, Antonio, si chiamerà necessariamente Antonio Rossi Bianchi e non potrà chiamarsi Antonio Bianchi Rossi. Il cognome della madre[Torna su]
Si è detto sopra che il cognome del padre è comunque ineliminabile e che, quindi, l'unica scelta concessa ai neogenitori è quella di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Resta comunque ferma l'ipotesi in cui il bambino sia figlio di una coppia non sposata e il padre non lo riconosca. In tal caso, egli non potrà acquisire che il cognome della madre. |
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