Data: 01/12/2018 15:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate: Il Consiglio di Stato, con ordinanza datata 11 novembre, conferma quanto statuito dalla sentenza del Tar Lazio n. 7558/2018 (sotto allegata) con cui, accogliendo le istanze di una società in possesso della qualifica di Energy Service Company, aveva annullato il provvedimento con cui il GSE ha negato la Richiesta di Verifica e Certificazione. Come precisato dal Tar Lazio nel caso di specie il provvedimento di diniego era illegittimo poiché, per il rilascio dei certificati bianchi relativi a progetti standardizzati, spetta al richiedente decidere quale documentazione presentare, spettando al GSE effettuare un controllo ex post improntato a trasparenza ed equità.

Certificati bianchi: cosa sono

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I certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), attestano il perseguimento di risparmi energetici ottenuti grazie all'applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) in base alle certificazioni dei risparmi ottenuti effettuate dall'Autorità. Un certificato equivale 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep) risparmiata, unità di misura usata convenzionalmente per rappresentare tutte le fonti di energia in relazione al loro potere calorifico.

La richiesta e il diniego

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Nella sua qualità di Energy Service Company che, ai sensi del dlgs. n. 115/2008, fornisce servizi energetici e altre misure di efficientamento energetico, la società che è poi ricorsa al Tar, aveva avviato un progetto di risparmio energetico presso alcuni immobili siti in Padova, consistente nella sostituzione di vetri semplici con doppi vetri e/o nell'isolamento di pareti e di coperture, secondo quanto previsto dalle schede tecniche standardizzate n. 5T e 6T, che prevedevano il metodo di valutazione standardizzata (art. 4 dell'Allegato A alla delibera dell'AEEG-Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, n. EEN 9/11, del 27/10/2011, Linee Guida AEEG).

Il GSE però negava la richiesta poiché rilevava la non conformità del progetto di risparmio energetico al d.m. 11/01/2017 e al d.m. 28/12/2012, "in quanto il proponente ha presentato la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi successivamente ai 180 giorni concessi dalla data di avvio del progetto" (ossia, dalla "data in cui lo stesso raggiunge la sua dimensione minima"), data che corrisponderebbe "al 14/02/2017 e non al 27/03/2017 indicato dal proponente in fase di compilazione della RVC in oggetto". Il provvedimento di diniego però era stato ritenuto illegittimo dalla ricorrente per difetto di motivazione, motivo per il quale ricorreva al Tar Lazio.

La vicenda processuale

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La società ricorrente chiedeva infatti l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento n. 18021 del 5703/2018, con cui il Gestore dei Servizi Energetici– GSE s.p.a. aveva respinto la sua Richiesta di Verifica e Certificazione presentata ai sensi del d.m. 28712/2012 ("Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas e per potenziare il meccanismo dei certificati bianchi"), per accedere ai meccanismi incentivanti previsti per la realizzazione di interventi di efficientamento e di risparmio energetico.

Dopo un'attenta analisi della vicenda il Tar Lazio, accogliendo le istanze della società ricorrente annullava il diniego della GSE "avendo nella specie il soggetto proponente prodotto documentazione sufficiente a far risalire la data di avvio del progetto al giorno 27 marzo 2017 (e non al giorno 14 febbraio 2017), documentazione che non è stata correttamente valutata dal Gestore né superata con altre e diverse evidenze e/o considerazioni (che non fossero solo quelle di riferirsi all'inconferente data dell'acquisto dei materiali dalla ditta fornitrice); che, di conseguenza, il Gestore dovrà rivalutare la RVC presentata dalla società ricorrente, alla luce della motivazione della presente sentenza".

Progetti standardizzati: il GSE deve valutare i documenti prodotti

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Secondo il Tar Lazio, infatti il GSE, nel verificare la documentazione relativa agli interventi di efficienza energetica, che prevedono criteri di calcolo per il rilascio dei certificati bianchi di tipo "standardizzato", deve limitarsi ad analizzare quanto prodotto dal richiedente "non potendosi all'evidenza andare oltre la documentazione che possa rientrare nella disponibilità di quest'ultimo e che, in generale, per i progetti c.d. standardizzati, risulta prescritta dall'art. 13.1 delle Linee Guida AEEG (le quali, non a caso, all'art. 13.1, lett. E, onerano il soggetto proponente di allegare, genericamente, la "data di avvio del progetto", senza specificare quali elementi all'uopo siano necessari, lasciando quindi alla sua valutazione di opportunità la scelta in ordine ai documenti e/o elementi da allegare, ferma restando la competenza del GSE di valutarli ex post anche nell'eventuale fase di controllo da svolgersi, a norma dell'art. 12, comma 3, del d.m. 11 gennaio 2017, "in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati."


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