|
Data: 28/11/2018 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La legge di conversione del decreto sicurezza (n. 113/2018) predisposto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2018 ed è entrata in vigore il giorno successivo. Ecco nel dettaglio tutte le misure della legge n. 132/2018:
Legge sicurezza, le novità[Torna su] Il provvedimento reca disposizioni disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, e detta misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, viene prevista una delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Il "decreto Salvini" interviene con particolare rigore nelle summenzionate macro aree, recando misure fortemente rigide soprattutto nei confronti di richiedenti asilo e rifugiati, giungendo sino a prevedere la sperimentazione del taser per i vigili urbani e un Daspo urbano più severo. Immigrazione e rifugiati[Torna su] Il provvedimento abolisce sostanzialmente i permessi di soggiorno per motivi umanitari, sostituiti da forme di tutela completamente tipizzate allo scopo di limitare un'interpretazione estensiva della norma e la discrezionalità nella concessione dei permessi. La tutela allo straniero verrà dunque accordata per motivi di salute di particolare gravità, in caso di situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine, a scopo premiale per merito civile nonché per le vittime di tratta, violenza domestica, grave sfruttamento. Tra le misure urgenti introdotte per assicurare l'effettività del rimpatrio dei cittadini stranieri che non hanno titolo per il soggiorno del nostro paese emerge un prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio che passa a 180 giorni, anziché gli attuali tre mesi. Protezione internazionaleIn materia di protezione internazionale, si interviene ampliando il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale accordata ai rifugiati. Si tratta di ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale ovvero violenza sessuale, traffico di droga, lesioni gravi, rapina, violenza a pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato e traffico di droga e furto in abitazione, anche non aggravato. Un eventuale rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine, potrà costituire causa di cessazione della protezione in quanto indice del cambiamento delle circostanze su cui si fonda o della volontà di ristabilirsi in tale Paese. Coloro che provengono da paesi inseriti nella lista di sicurezza potranno beneficiare di un esame accelerato delle domande di protezione. Cittadinanza italianaIl provvedimento prevede la revoca della cittadinanza italiana concessa ai cittadini stranieri che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, avendo riportato condanne per gravi reati commessi con finalità di terrorismo o eversione. Si raddoppiano i tempi della concessione della cittadinanza per matrimonio o residenza (da 2 a 4 anni) e lo stesso termine si applica al riconoscimento della cittadinanza avviato dall'autorità diplomatica o consolare. Inoltre, sempre in materia di cittadinanza italiana, l'emendamento ne subordina il riconoscimento all'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato (non inferiore al livello B1 del QCER). All'uopo, i richiedenti che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione o che non siano titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, saranno tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio o a produrre apposita certificazione da parte di un ente riconosciuto. Richiedenti asiloAltre disposizioni si soffermano, inoltre, sulle modalità di esecuzione dell'espulsione, sul divieto di reingresso, nonché in materia di rimpatri. Ancora, il pacchetto immigrazione, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, incide sull'attuale sistema di protezione (SPRAR) gestito con i Comuni: questo sarà in futuro destinato soltanto ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Chi è già inserito nel sistema vi rimarrà fino alla conclusione dei progetti, mentre i richiedenti asilo, invece, saranno accolti nei centri di accoglienza loro dedicati ovvero i "Cara". Autonoleggio e antiterrorismo[Torna su] Per prevenire attentati con auto e camion contro la folla, è previsto che gli esercenti di attività di noleggio di autoveicoli debbano comunicare i dati identificativi riportati nel documento di identità di chi richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il CED provvederà al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli in esso conservati e ove emergano situazioni potenzialmente rilevanti le segnalerà alle forze dell'ordine. Esclusi dalla previsione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo. Braccialetto elettronico per maltrattamenti e stalking[Torna su] Vengono ampliate le fattispecie incriminartici per le quali sarà possibile adottare la misura del controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, e anche al di fuori dei limiti di pena fissati in via generale per le misure cautelari. In sostanza, si potrà controllare l'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche per i soggetti imputati dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking. Taser alla polizia locale[Torna su] In via sperimentale e previa adozione di un apposito regolamento, i Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti potranno dotare di armi comuni ad impulso elettrico due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, della polizia locale. Ampliato anche l'accesso alla banca dati del CED interforze da parte degli agenti locali: ove si tratti di addetti ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, questi potranno anche accedere al CED delle forze di polizia per la verifica dell'identità di eventuali ricercati nel corso dei controlli su strada. Daspo "allargato"[Torna su] Anche agli indiziati di terrorismo si estende il Daspo previsto per le manifestazioni sportive. Esteso anche l'ambito di applicazione del Daspo urbano: l'allontanamento coatto sarà applicabile anche negli ospedali e nei presidi sanitari, nonché in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. Prevista la possibilità di accordi tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti che individuino specifiche misure di prevenzione al fine di garantire una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali. Invasione di edifici e occupazioni arbitrarie[Torna su] Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, verrà punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con una multa da 103 a 1032 euro. Procedibilità d'ufficio e pena più severa, ovvero la reclusione da 2 a 4 anni e una multamulta da 206 a 2064 euro qualora il fatto sia commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata. Per i promotori o gli organizzatori, se il fatto è commesso da 2 o più persone, la pena è aumentata. Prefetti e altre autorità amministrative potranno differire il momento della liberazione degli immobili, non eseguendo immediatamente i provvedimenti di sgombero ordinati alla magistratura. Il reato di accattonaggio molesto[Torna su] Viene introdotto, all'art. 669 bis c.p. il reato di "esercizio molesto dell'accattonaggio" che punisce con l'arresto da 3 a 6 mesi e l'ammenda da 3.000 a 6.000 euro "chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà", con conseguente sequestro dei proventi e delle cose servite o destinate a commettere l'illecito. Parcheggiatori abusivi[Torna su] Stretta importante nei confronti dei parcheggiatori abusivi che potranno addirittura finire in carcere in due casi: se nell'attività di parcheggiatore abusivo sono impiegati minori oppure se il soggetto è recidivo, ovvero sia già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo. In tali casi si applicherà la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. A tali sanzioni continuerà ad accompagnarsi la confisca delle somme percepite. Limitazioni orari di vendita negozi[Torna su] Modificato l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000). I sindaci potranno disporre con ordinanza limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche anche "in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna". Potranno essere altresì disposte limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Scatta una sanzione da 500 euro a 5.000 euro nei confronti di chi viola le ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis del menzionato T.U. Sicurezza stadi[Torna su] Aumenta il contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive: la percentuale della vendita dei biglietti da destinare a questo scopo passa dall'attuale 1-3% al 5-10%. |
|