Data: 29/11/2018 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La cannabis light è legale in Italia da qualche anno, ovverosia da quando la legge numero 242/2016 ha stabilito le dosi di THC massime consentite per la produzione e la commercializzazione di tale prodotto a norma di legge.

Indice:

Cannabis light: cos'è

[Torna su]

Ma cosa si intende per cannabis light?

È definita leggera la cannabis che ha un principio attivo più basso dello 0,6%.

Cannabis light: cosa dice la legge italiana

[Torna su]

La legge italiana del 2016 non ha reso legale tutta la cannabis light, ma solo quella in cui il contenuto del principio attivo THC non supera lo 0,2%. Solo se tale soglia non è superata, quindi, la produzione e la commercializzazione della canapa sono ammesse dal nostro ordinamento.

Tuttavia, se all'esito dei controlli specifici risulta che la coltivazione ha un contenuto complessivo di THC superiore allo 0,2% ma non al limite dello 0,6%, il coltivatore non incorre comunque in alcuna responsabilità se ha rispettato le prescrizioni dettate dalla legge 242.

La circolare Salvini

A tale proposito, va rilevato che la circolare del Ministero dell'interno del 31 luglio 2018 (cd. circolare Salvini) ha precisato che l'esimente della tollerabilità del possesso della canapa con THC sino allo 0,6% si applica solo ai coltivatori, mentre non può essere estesa ai venditori.

Nella circolare, più precisamente, si legge che "Consentire che la soglia percentuale dello 0,6% agisca non solo quale limite massimo per l'applicazione della causa di esclusione della responsabilità del coltivatore ma anche come parametro per la legittimazione della vendita delle infiorescenze separate dalle piante di canapa rappresenta un'applicazione strumentale che va verosimilmente oltre l'intenzione del Legislatore".

Coltura della canapa: finalità ammesse

[Torna su]

La coltura della canapa, con i requisiti prescritti dalla legge, è sostenuta e promossa dal nostro ordinamento solo per specifiche finalità.

Si tratta, in particolare:

  • della coltivazione e della trasformazione
  • dell'incentivo all'impiego e al consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali
  • dello sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la sostenibilità economica e ambientale
  • della produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori
  • della realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Cosa si può ricavare dalla cannabis light

[Torna su]

La coltivazione della canapa rientrante tra le varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (e che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) non necessita di alcuna autorizzazione.

Dalla stessa si possono ottenere i seguenti prodotti:

  • alimenti e cosmetici che rispettino le discipline settoriali
  • semilavorati per forniture alle industrie e alle attività artigianali (fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti)
  • materiale destinato alla pratica del sovescio
  • materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia
  • materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati
  • coltivazioni dedicate alle attività didattiche, dimostrative e di ricerca
  • coltivazioni destinate al florovivaismo.

Non è invece previsto l'uso ricreativo, proibito dalle leggi in materia sanitaria.

L'uso ricreativo della cannabis light

[Torna su]

Più precisamente, la legge 242/2016 non fa alcun cenno all'uso ricreativo della cannabis light, che quindi non è né vietato né consentito da tale normativa.

Rispetto ad esso restano di conseguenza vigenti le leggi in materia di sostanze stupefacenti, in forza delle quali non è ammesso fumare cannabis light, neanche con bassa concentrazione di THC.

Pertanto, in caso di possesso di cannabis light, in assenza di un'indicazione precisa in proposito, è possibile che si venga fermati e che la sostanza venga sottoposta a controlli per verificarne la legalità.

Segnalazione di coltivazione di cannabis light

[Torna su]

Si è detto sopra che la coltivazione della cannabis light non è subordinata dalla legge 242 ad alcun tipo di autorizzazione.

In realtà, chi intenda approcciarvisi deve sapere che, sebbene la legge non lo preveda, è sempre opportuno effettuare una preventiva segnalazione di coltivazione alle autorità (questura, carabinieri, …) per evitare di incorrere, successivamente, in spiacevoli problemi.

A tal fine basta comunicare, in carta semplice, la quantità di semente acquistata (allegando, preferibilmente, la relativa documentazione) e la tipologia di coltivazione.

I cartellini della semente

[Torna su]

I coltivatori sono poi tenuti, questa volta per espressa previsione di legge, a conservare, per un anno, i cartellini della semente acquistata e, per il periodo previsto dalla normativa vigente, le fatture di acquisto della semente.

Cannabis light e cannabis terapeutica

[Torna su]

La cannabis legale light è cosa diversa dalla cannabis terapeutica.

Quest'ultima è infatti ammessa esclusivamente per specifici fini di terapia e non può essere coltivata dai privati ma è prodotta esclusivamente nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. La percentuale di THC che contiene tale prodotto va dal 5% all'8%.

Dove comprare la cannabis light

[Torna su]

La cannabis light, depotenziata, può essere acquistata legalmente su internet o nei negozi specializzati, autorizzati e che operano nel rispetto delle previsioni della legge.


Tutte le notizie