Data: 30/11/2018 11:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - La Cassa di previdenza ed assistenza forense corrisponde agli avvocati, al ricorrere di determinati requisiti, la pensione di invalidità e la pensione di inabilità.

Vediamo, quindi, quali requisiti sono necessari a tal fine e cosa comportano l'uno e l'altro trattamento.

Indice:

Pensione invalidità avvocati

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La pensione di invalidità è riconosciuta all'avvocato che, dopo l'iscrizione alla Cassa, subisce la riduzione continuativa della capacità all'esercizio della professione a meno di un terzo, a causa di un difetto fisico o mentale.

Se l'infermità o il difetto fisico invalidante preesiste all'iscrizione, la pensione è corrisposta solo se vi sia stato un successivo aggravamento o se siano sopraggiunte delle nuove infermità che abbiano ridotto la capacità lavorativa a meno di un terzo.

Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta necessariamente la cancellazione dall'albo.

Requisiti per la pensione di invalidità degli avvocati

Più nel dettaglio, i requisiti indispensabili affinché all'avvocato possa essere riconosciuta la pensione di invalidità sono:

  • la riduzione della capacità all'esercizio della professione, in modo continuativo, a meno di un terzo;
  • sussistenza di un motivo invalidante sopravvenuto all'iscrizione alla Cassa o preesistente ma aggravatosi dopo l'iscrizione o sopraggiungere di nuove infermità a quelle preesistenti, in ragione delle quali la capacità lavorativa si sia ridotta a meno di un terzo;
  • iscrizione alla Cassa in atto e continuativa da una data anteriore al compimento del 40° anno di età dell'avvocato;
  • iscrizione effettiva e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni;
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Importo della pensione di invalidità degli avvocati

La pensione di invalidità è corrisposta agli avvocati per un ammontare pari al 70% della pensione di inabilità, determinato con le stesse modalità con le quali si calcola la pensione di vecchiaia e tenendo conto che, in ogni caso, non può essere inferiore al 70% del trattamento minimo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento per le prestazioni previdenziali.

Domanda di pensione di invalidità

La domanda di pensione può essere inoltrata dall'iscritto alla Cassa o via p.e.c. o tramite raccomandata a/r.

Ad essa va allegata una certificazione medica che attesta la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, la sua causa e l'epoca in cui è insorta o si è aggravata.

Lo stato di invalidità è accertato dalla Cassa mediante visita da parte di una commissione medica distrettuale, salvo il caso in cui la malattia sia palese e irreversibile e risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Sospensione e revoca della pensione di invalidità

Se la pensione, all'atto della concessione, è stata dichiarata revisionabile, la Cassa accerta ogni tre anni la persistenza dell'invalidità e il trattamento diviene definitivo solo quando, dopo la concessione, sia stato confermato per due volte.

Se l'avvocato si rifiuta di sottoporsi a revisione, l'erogazione della pensione è sospesa.

La pensione di invalidità è invece revocata se, in sede di revisione, si accerta che la capacità lavorativa non è ridotta a meno di un terzo.

Conversione della pensione di invalidità

La pensione di invalidità può essere convertita in pensione di vecchiaia o di anzianità se l'avvocato ha maturato i requisiti a tal fine richiesti.

Se, invece, interviene un aggravamento delle condizioni di salute che determina l'incapacità totale e permanente dell'avvocato all'esercizio della professione, la pensione di invalidità può essere sostituita, dietro richiesta, in pensione di inabilità. In tal caso è però necessaria la cancellazione da tutti gli albi forensi.

Pensione inabilità avvocati

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La pensione di inabilità, invece, è concessa all'avvocato che abbia perso in via permanente e totale la capacità di esercitare la professione a causa di una malattia o un infortunio.

Requisiti per la pensione di inabilità degli avvocati

Più nel dettaglio, i requisiti richiesti per l'erogazione della pensione di inabilità sono:

  • perdita totale e permanente della capacità di esercitare la professione a causa di una malattia o un infortunio;
  • malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione alla Cassa;
  • iscrizione alla Cassa continuativa e in atto da prima del compimento del 40° anno di età;
  • iscrizione effettiva e contribuzione da almeno 5 anni;
  • regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa;
  • cancellazione da tutti gli albi forensi.

Importo della pensione di inabilità degli avvocati

L'ammontare della pensione di inabilità è determinato allo stesso modo della pensione di vecchiaia.

Gli anni di anzianità effettiva sono aumentati nel seguente modo:

  • dal 01/01/2014 al 31/12/2016 - 10 anni fino al raggiungimento di massimo 37 anni;
  • dal 01/01/2017 al 31/12/2018 - 10 anni fino al raggiungimento di massimo 38 anni;
  • dal 01/01/2019 al 31/12/2020 - 10 anni fino al raggiungimento di massimo 39 anni;
  • dal 01/01/2021 - 10 anni fino al raggiungimento di massimo 40 anni.

La pensione di inabilità non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento per le prestazioni previdenziali.

Domanda di pensione di inabilità

La domanda di pensione di inabilità può essere inoltrata dall'iscritto alla Cassa o via p.e.c. o tramite raccomandata a/r.

Ad essa va allegata una certificazione medica che attesta la riduzione della capacità lavorativa totale e permanente, la sua causa e l'epoca in cui è insorta o si è aggravata.

Lo stato di invalidità è accertato dalla Cassa mediante visita da parte di una commissione medica distrettuale, salvo il caso in cui la malattia sia palese e irreversibile e risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione a pensione l'avvocato abbia provveduto a cancellarsi da tutti gli albi.

Sospensione e revoca della pensione di inabilità

Entro i dieci anni successivi all'ammissione al diritto alla pensione di inabilità, la Cassa può decidere, in qualsiasi momento, di assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni che la hanno determinata.

Se l'avvocato si rifiuta di sottoporsi a revisione, la pensione è sospesa.

In caso di nuova iscrizione a un albo forense, invece, è disposta la revoca della pensione.


Sulla previdenza degli avvocati si rimanda in generale alla guida Previdenza Forense: guida legale semplificata


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