Data: 30/11/2018 18:00:00 - Autore: Vittorio Bove

Avv. Vittorio Bove - La Gazzetta Ufficiale, successivamente all'approvazione in Senato del 7 Agosto 2018, ha pubblicato la Legge n. 96 del 9 Agosto 2018 in conversione a quanto stabilito dal D.L. n. 87/2018, c.d. Decreto Dignità.

Particolare rilievo assume la modifica dell'art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015.

Contratti "a causale"

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Il nuovo articolo 19 stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato "c.d. a causale" possono avere una durata non superiore ai 12 mesi, prorogabile a 24 mesi contro i 36 mesi previsti dal jobsact, solo in presenza di particolari motivazioni:
• Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività;
• Ragioni sostitutive;
• Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria.
L'art.1, comma 1-bis del D.L. n. 87/2018 stabilisce che se un contratto ha durata superiore ai 12 mesi, in assenza di una delle causali giustificatrici previste dal comma 1 dell'art. 19, lo stesso si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.

Exit strategy

Sul punto è però da evidenziare che esiste la c.d. "exit strategy" prevista dal comma 2 dell'art. 19 del D.lgs. 81/2015, che consente alla contrattazione collettiva di derogare al limite massimo dei 24 mesi. Tale limite massimo può essere derogato anche con la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi.
Si evidenzia infatti che l'art. 21 del D.lgs. 81/2015 è stato profondamente modificato, inserendo il comma 1, che statuisce che il contratto a termine può essere rinnovato solo in presenza di una delle causali previste dal comma 1 dell'art. 19.

Proroghe e impugnazioni

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Il numero massimo delle proroghe è stabilito nel numero di 4 nell'arco dei 24 mesi.
Le ragioni giustificatrici di proroghe e rinnovi, non trovano applicazione per le attività stagionali, per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale e le altre casistiche previste dall'art. 29 del D.lgs. 81/2015, nonché alle "start-up innovative" previste dall'art. 25 della Legge n. 221/2012 per il periodo di quattro anni dalla loro costituzione o per il riproporzionamento di tale periodo previsto dalla stessa norma per le società già costituite.
Infine si evidenzia che l'art. 1 comma 1, lettera c) del D.L. n. 87/2018 ha ampliato i termini di impugnazione del contratto a tempo determinato, che passano da 120 a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, secondo una delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 604/1966.

Disciplina transitoria

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Per il regime transitorio, la nuova disciplina ha previsto quattro diversi regimi:
1. quello ex D.lgs. 81/2015 per i contratti stipulati entro il 13 luglio 2018;
2. quello vigente dal 14 luglio fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione;
3. quello in vigore dal 12 agosto e fino al 31 ottobre contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 87/2018 come convertito dalla legge n. 96/2018 il quale prevede "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018"
4. infine il regime in essere a partire dal 1° novembre 2018
Il regime transitorio riguarda solo le norme relative alla durata massima e la disciplina delle proroghe e dei rinnovi. Tutte le altre disposizioni sono immediatamente applicabili.
Vedi anche la guida Il decreto dignità
Avv. Vittorio Bove
Studio Legale Bove Manni
www.studiolegalebovemanni.com

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