Data: 30/11/2018 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Se i figli sono minorenni, si deve ritenere, in via presuntiva, che gli stessi si trovino in una condizione di bisogno. Di conseguenza, i genitori sono tenuti ex lege ad assicurare loro i mezzi di sussistenza.

Il principio emerge dalla sentenza numero 52663/2018 della Cassazione (qui sotto allegata), che ha confermato la scelta del giudice dell'appello di adeguarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, in base al quale il predetto obbligo non viene meno neanche se al sostentamento del minore provvede l'altro genitore o un terzo.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chi si rende inadempiente all'obbligo di mantenere i figli minori, quindi, pone in essere una condotta idonea a integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Infatti, per la Cassazione, deve ritenersi "asserzione palesemente destituita di fondamento … quella secondo cui lo stato di bisogno non inerisca de iure alla condizione di minore età dei soggetti beneficiari degli obblighi di assistenza di cui all'art. 570 cod. pen.".

La vicenda

Nel caso di specie, l'imputato, padre, era stato condannato dalla Corte di appello di Palermo a due mesi di reclusione e 200 euro di multa (con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 570.

L'uomo aveva tentato di rilevare che tra stato di bisogno e minore età non vi sia una connessione automatica, ma per i giudici di legittimità non è così. La condanna, quindi, resta.


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