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Data: 01/12/2018 10:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il provvedimento prefettizio che individua le strade ungo le quali è possibile installare apparecchi automatici fissi per il rilevamento della velocità può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Codice della Strada,e non altre. Qualora una strada comunale su cui è collocata l'apparecchiature non abbia le caratteristiche "minime" previste dalla legge per essere qualificata come strada di scorrimento (ad esempio in mancanza della banchina) dovrà ritenersi illegittima l'istallazione dell'autovelox e da annullare le conseguenti sanzioni per le infrazioni contestate. Lo ha chiarito il Tribunale di Firenze, II sezione civile, nella sentenza n. 1518/2018 (qui sotto allegata) con cui il giudice fiorentino, in sede d'appello, ha ritenuto illegittimo il provvedimento prefettizio di installazione di un autovelox su una strada priva di un elemento strutturale essenziale. Il casoLa vicenda muove da un'infrazione al Codice della Strada, ovvero un superamento dei limiti di velocità, rilevata tramite dispositivi (autovelox) a postazione fissa, opportunamente segnalati da doppia cartellonistica verticale. Dopo essersi opposto al verbale, senza esito positivo, l'automobilista ritiene che nella strada in cui è avvenuta la rilevazione fossero assenti i requisiti strutturali per qualificarla come strada urbana di scorrimento. Solo in queste ultime, infatti, sarebbe consentito l'utilizzo di dispositivi automatici di rilevamento mentre, nel "Viale" in cui la rilevazione era avvenuta, non classificabile come strada di categoria D mancando la banchina laterale, sarebbero dovute essere utilizzate solamente apparecchiature gestite direttamente da forze di polizia o vigilanza urbana. Autovelox solo sulle strade del tipo imposto dalla leggeIl Tribunale evidenzia come il Codice della Strada preveda che gli autovelox possano essere installati sulle strade del tipo imposto dalla legge, ovvero autostrade, strade extraurbane principali e secondarie e strade urbane di scorrimento. Per quanto riguarda quest'ultima tipologia, l'art. 2 del C.d.S. descrive i requisiti minimi affinché una strada possa essere qualificata tale: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; apposite aree per la soste o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". La Cassazione (sent. n. 7872 /2011) ha chiarito che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente (art. 4, D.L. 121/2002) può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, C.d.S., e non altre. Autovelox: niente multa se manca la banchina sulla strada urbana di scorrimentoNel caso in esame, il Prefetto aveva autorizzato l'installazione di un autovelox nel tratto del Viale in cui era avvenuta la rilevazione, sul presupposto che quel tratto fosse classificabile come strada urbana di scorrimento. A seguito di verifiche, anche esaminando le fotografie prodotte dal Comune, il Tribunale ritiene che non sussista almeno uno dei requisiti minimi indispensabili della strada urbana di scorrimento, ovvero la banchina pavimentata a destra. Pertanto, si ritiene che la qualificazione prefettizia su quel tratto in cui è presente l'autovelox non sia conforme alla legge e pertanto debba essere disattesa. Ne consegue l'illegittimità della rilevazione elettronica della velocità dell'auto condotta ricorrente.
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