Data: 29/02/2020 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La legge n. 69/2019, nota come "Codice Rosso" è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019 (v. Codice Rosso in Gazzetta, in vigore dal 9 agosto). Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

La legge Codice Rosso

Il testo (sotto allegato) si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In relazione a tali fattispecie emergono modifiche al codice di rito atte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, all'accelerazione dell'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.
Di seguito tutte le misure:

Revenge porn

Viene introdotto all'art. 612-ter c.p., dopo il delitto di stalking, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, noto come Revenge porn. Si punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici, nonché in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.

Reato di costrizione o induzione al matrimonio

Ancora, viene introdotto nel codice penale, all'art. 558-bis c.p., il delitto di costrizione o induzione al matrimonio. Si punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile.


Stessa pena anche nei confronti di chi, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

Violazione allontanamento dalla casa familiare

All'art. 387-bis c.p. si introduce il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il nuovo reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).

Reato di sfregio

Il nuovo delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto all'art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato.

Maltrattamenti e stalking: pene inasprite

Con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69/2919 interviene sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) inasprendo la pena che diventa quella della reclusione da 3 a 7 anni (non più da 2 a 6 anni). Inoltre, si prevede una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Il minore che assiste ai maltrattamenti viene, inoltre, sempre considerato persona offesa dal reato. Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.
Pene inasprite anche per il reato di atti persecutori (stalking) di cui all'art. 612-bis del codice penale: la pena è stata sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi (anziché da 6 mesi a 5 anni)

Violenza sessuale

Inasprite le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.). In particolare, il provvedimento modifica l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.
Quanto al delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) si prevede l'aumento della pena fino a un terzo quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio.

Violenza donne: come cambia la procedura

A fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, si prevede che la P.G., acquisita la notizia, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assumerà informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
La polizia giudiziaria procederà senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e, sempre senza ritardo, metterà a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Braccialetto elettronico

Tra le novità procedurali emerge la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).

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