Data: 02/12/2018 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il decreto sicurezza (d.l. n. 113/2018) � stato convertito in legge e, con esso, anche le disposizioni che modificano il TU spese di giustizia.

Addio al compenso

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In particolare, il nuovo articolo 130-bis del d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che, se l'impugnazione proposta � inammissibile, l'avvocato che presta la sua opera in regime di gratuito patrocinio perde il diritto al compenso.

Lo Stato, insomma, non pagher� pi� nulla al legale per conto dell'assistito se la sua impugnazione subir� una declaratoria di inammissibilit�.

Consulenze irrilevanti

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In virt� della recente riforma, lo Stato non rimborser� pi� neanche le consulenze tecniche di parte che, quando l'incarico � stato conferito, risultavano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Portata della riforma

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La nuova norma, confermata in sede di conversione del decreto sicurezza, ha una portata molto ampia. Preannunciata come un limite al ricorso al gratuito patrocinio da parte dei migranti, in realt� non � affatto limitata a tale aspetto ma produce conseguenze su tutto il contenzioso civile.

Proprio per tale ragione, � stata subito sommersa da critiche provenienti da pi� fronti, in primis quello dell'avvocatura, che si � sentita di nuovo duramente colpita dalle scelte del legislatore. Nonostante ci�, l'approvazione della legge di conversione del decreto sicurezza ha confermato la norma, lasciandola immutata.

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