Data: 01/12/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'obbligo per il medico di acquisire il consenso informato del paziente non può dirsi soddisfatto se il sanitario si limita a informare vagamente e in maniera generica il proprio assistito dei rischi che comporta l'intervento al quale lo stesso sta per essere sottoposto.

Il principio è consolidato in giurisprudenza e di recente è stato riaffermato dalla Corte di cassazione, sebbene solo in via indiretta, con l'ordinanza numero 30852/2018 qui sotto allegata.

La vicenda

Il caso deciso con tale provvedimento era infatti giunto all'attenzione della Corte già qualche tempo fa e i giudici di legittimità avevano rinviato alla Corte d'appello, ritenendo che la precedente sentenza del giudice di secondo grado avesse errato "nel non riconoscere la lesione del diritto del paziente ad essere informato dei rischi reali, e non vaghi e generici, stampati su un modulo del primo intervento". In particolare i sanitari avevano omesso di informare il paziente del rischio che l'intervento di artroprotesi dell'anca fosse gravato dall'incidenza del 50% di trombosi venosa profonda e del 2% di embolia polmonare mortale. Per la Corte di cassazione, non si poteva insomma non considerare che "ove fosse stato informato, il paziente avrebbe potuto chiedere un consulto con lo specialista angiologo e l'esecuzione dell'ecodoppler" molto prima di essere sottoposto a un nuovo intervento.

Errore nel giudizio rescissorio

La Corte ha ora ricordato il principio per un errore nel giudizio rescissorio: posto che, visto quanto sopra, la Cassazione aveva riconosciuto l'an in ordine alla violazione del diritto al consenso informato, il giudice del merito avrebbe dovuto pronunciarsi solo sul quantum. Ma tanto non ha fatto, così violando il giudicato implicito interno.

La questione è pertanto tornata dinanzi alla Corte che, in tal modo, tra le righe ha avuto modo di precisare nuovamente che il consenso del paziente deve seguire un'informativa precisa e puntuale.


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