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Data: 04/12/2018 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Bere due birre medie esclude la declaratoria di non punibilità di cui all'art. 131 c.p. nel momento in cui, le circostanze di fatto sono tali da rendere l'intero quadro "pericoloso". Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 51304/2018 (sotto allegata), infatti bere due birre, porsi alla guida di notte su una vettura ad alta velocità e circolare in una zona ad elevata intensità di traffico, in prossimità di snodi stradali importanti, sono elementi sufficienti per escludere la non punibilità. Occorre infatti valutare tutte le peculiarità della fattispecie così come precisato dall'art. 133 c.p. prima di giungere a escludere la configurabilità del reato di guida di stato di ebbrezza. La vicenda processualeCondannato in primo e secondo grado per il reato all'art. 186, comma 2) lett. b) e comma 2 sexies C.d.S. con tasso alcolemico pari a 1,03 gr./I., l'imputato ricorre in Cassazione per due motivi:
Bere due birre medie, in presenza di certe condizioni, esclude la non punibilitàLa Cassazione con la sentenza n. 51304/2018 dichiara il ricorso inammissibile poiché "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016)." Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha giudicato correttamente i fatti e applicato altrettanto adeguatamente i parametri richiesti dall'art. 133 c.p. "fra cui assumono particolare rilievo le modalità dell'azione, come la zona a traffico intenso e veloce, prossimo a snodi stradali importanti - considerando questi elementi quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare". A questo è necessario aggiungere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte ha valutato l'elemento soggettivo in relazione al momento in cui l'imputato si è posto alla guida, visto che proprio in quel frangente egli era consapevole "di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita, come infatti ha ammesso nel corso del giudizio di appello (quando, ricorda la Corte, ha riferito di avere bevuto due birre medie e non una sola)." |
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