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Data: 23/05/2006 - Autore: Francesca Romanelli
"Una volta chiarito che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, ed una volta affermato che la decisione deve essere uniforme per tutti e tre i soggetti ed è, inoltre, idonea a regolare i rapporti tra gli stessi (non quindi solo il rapporto tra danneggiato ed assicuratore, ma anche quello tra quest'ultimo ed il responsabile del danno, in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo, e tra il predetto responsabile ed il
danneggiato in ordine alla responsabilità del sinistro), appare consequenziale che dalla valutazione delle dichiarazioni di colui che secondo il danneggiato è il responsabile del danno, non possono derivare conclusioni differenziate in ordine ai rapporti sopra individuati". E' quanto hanno le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 10311/2006) precisando che "la norma attraverso la quale si realizza questo effetto è quella di cui al comma 3 dell'articolo 2733 c.c., secondo la quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata dal giudice".
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