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Data: 07/12/2018 18:00:00 - Autore: Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli - La storia giudiziaria che vi raccontiamo oggi è stata segnalata dall'Avv. Luciano Francesco Marranghello e si è svolta dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma. La vicendaLa vicenda ha per oggetto una compravendita. In buona sostanza parte attrice (difesa dall'avv. Marranghello) conveniva in giudizio una SRL per far accertare la risoluzione del contratto preliminare di vendita di un terreno di proprietà del Comune di Fiumicino (con una superficie complessiva di 18.708 mq) per grave inadempimento della promittente acquirente.Parte convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Roma ritenendo che la controversia, in questione, dovesse essere decisa da arbitri, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della promittente venditrice.
La causa veniva trattenuta in decisione sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma sollevata da parte convenuta. La decisioneVediamo ora qual è stato il ragionamento logico seguito dal giudice, il dott. Antonio Perinelli, per dirimere la questione.Partendo con ordine la SRL, parte convenuta, richiamava l'art. 11 del contratto preliminare in cui si stabiliva che :"qualsiasi controversia relativa alla validità,efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto è devoluta ad un Collegio arbitrale composto da tre membri con sede a Roma". Di contro, parte attrice richiamava l'art. 25 dello stesso contratto in base a cui: "il Foro competente esclusivo per tutte le eventuali controversie, salvo quelle riservate alla competenza inderogabile del Foro di Fiumicino, relative alla validità e/o all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è quello di Roma" A parere del giudicante entrambe le clausole erano in evidente contraddizione tra loro e su questo "caos interpretativo" era necessario fare chiarezza su quale fosse stata la volontà effettiva dei contraenti. Il giudicante ha chiarito che: la clausola compromissoria (quella cioè che consente alle parti di derogare alla competenza del giudice ordinario deferendo la decisione agli arbitri) perché sia valida deve essere formulata in modo tale da non lasciare margini di ambiguità o incertezza(Cass. sent. N. 2208/2002). Di conseguenza, il giudicante ricostruendo la volontà delle parti, espressa nel contratto, ha ritenuto che: i contraenti avessero indicato solo in via ipotetica la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale e,quindi, come alternativa rispetto al ricorso alla giustizia statale; in questo modo chi effettua per primo la scelta rende irreversibile la competenza dell'organismo adito". Sulla base di questo tessuto interpretativo il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Antonio Perinelli, con la sentenza n. 22744 del 26.11.2018 (sotto allegata), ha respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma sollevata da parte convenuta. |
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