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Data: 05/12/2018 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Tantissime le novità sostanziali e procedurali in materia d'immigrazione previste dal testo di legge sicurezza, fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini e in vigore da ieri 4 dicembre 2018. Prima tra tutte, come anticipato fin dall'emanazione del decreto, l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, così come la revoca della protezione internazionale per chi commette particolari reati e ancora, meno fondi per gestire l'immigrazione, più controlli sulle cooperative sociali che si occupano di accoglienza e una lista dei Paesi di origine sicuri. Indice:
Abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari[Torna su]
Il permesso di soggiorno umanitario, la protezione sussidiaria e il diritto di asilo sono tutte forme di protezione garantite a chi richiede asilo. Fino ad oggi il permesso per motivi umanitari aveva una durata di due anni e consentiva a chi lo otteneva di accedere al lavoro, iscriversi alle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio popolare e beneficiare dalle prestazioni sociali. La versione definitiva del decreto sicurezza di Matteo Salvini abroga l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal T.U in materia d'immigrazione e introduce tutta una serie di permessi speciali previsti nei seguenti casi:
Questi permessi della durata di un anno, sono previsti per garantire al migrante una forma di protezione particolare ma temporanea. In caso di controversie relative al rilascio dei permessi speciali, competenti a giudicare sono le sezioni specializzate in materia d'immigrazione, secondo lo schema procedimentale del rito sommario di cognizione. Possibilità d'iscrizione al servizio sanitario nazionale per i titolari dei permessi di protezione speciale e per situazioni particolari legate a necessità di carattere umanitario. Revoca della protezione internazionale[Torna su]
La protezione internazionale viene revocata o negata nel momento in cui lo straniero viene raggiunto da una condanna definitiva. La versione definitiva del decreto introduce tra i reati che causano il diniego e la revoca della protezione internazionale, fattispecie delittuose di particolare allarme sociale come:
Revoca e rigetto della cittadinanza[Torna su]
Revoca della cittadinanza per chi viene ritenuto pericoloso per lo Stato perché condannato in via definitiva per reati di terrorismo e possibilità di rigettare la domanda anche nei confronti di chi è sposato con un cittadino italiano o una cittadina italiana. Immigrazione clandestina[Torna su]
Per contrastare l'immigrazione clandestina si estende il divieto di reingresso nei confronti dello straniero espulso all'interno dello spazio di Schengen e si applicano alcune norme procedurali applicate per l'emanazione del provvedimento di espulsione, anche a quello di respingimento (a cui segue il divieto di reingresso e la previsione di sanzioni in caso di violazione) Permanenza raddoppiata nei centri per il rimpatrio[Torna su]
Raddoppiato il termine (da 90 a 180 giorni) massimo in cui lo straniero può essere obbligato a rimanere nei centri di accoglienza per il rimpatrio (CPR). Depotenziamento dell'accoglienza diffusa[Torna su]
L'accoglienza diffusa gestita a livello comunale è ora prevista solo per minori non accompagnati e per chi ha già ricevuto una protezione umanitaria, non più per i richiedenti asilo, che dovranno essere trasferiti presso i centri di accoglienza, in attesa della decisione, senza la possibilità, nel frattempo, di svolgere corsi o altre attività. Chiusura dei centri di accoglienza di emergenza e più controllo nelle cooperative sociali[Torna su]
Prevista la chiusura delle strutture di accoglienza emergenziale temporanea, tramite l'istituzione, a tal fine, di un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori. Obbligo per le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli immigrati di pubblicare l'elenco dei soggetti che ricevono le somme necessarie allo svolgimento di servizi d'integrazione, assistenza e protezione sociale. Meno fondi per l'immigrazione, più soldi per i rimpatri[Torna su]
Tagli ai fondi destinati alla gestione dell'immigrazione in Italia e innalzamento di quello destinato ai rimpatri, considerato che ogni rimpatrio costa mediamente dai 4000 ai 10.000 euro. Lista dei Paesi d'origine sicuri[Torna su]
Elaborazione e la redazione di una lista dei paesi di origine sicuri, prevista per accelerare la procedura di valutazione delle domande di protezione, quando lo straniero proviene da uno di tali Stati. Il decreto sicurezza aumenta il numero di casi in cui la Commissione può valutare la domanda di protezione come manifestamente infondata (ingresso o permanenza illegale in assenza di domanda tempestiva, false dichiarazioni). Sezioni Straordinarie delle Commissioni territoriali e allontanamento[Torna su]
Prevista l'istituzione massima di 10 sezioni straordinarie delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato che nel corso del 2019 opereranno per un periodo non superiore a otto mesi, al fine di smaltire i procedimenti pendenti. Nel caso in cui il richiedente commetta un reato, è previsto il suo allontanamento, anche se ha presentato ricorso avverso il rigetto della Commissione territoriale. Unità di Dublino[Torna su]
Possibilità d'istituire, presso le prefetture, fino a tre articolazioni dell'Unità di Dublino, organo operante attualmente all'interno del Ministero, con il diritto di verificare quale è lo Stato Europeo competente ad esaminare la domanda d'asilo presentata da uno straniero. Vai alla guida Legge sicurezza |
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