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Data: 06/12/2018 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Le e-mail, i file caricati su cloud e le pagine social non necessariamente passano nelle mani degli eredi al momento della morte del titolare ma, oggi, possono essere sempre e comunque bloccati. Lo prevede il nuovo codice privacy che, forte delle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 101/2018 (attuativo del Gdpr), all'articolo 2-terdecies stabilisce che l'esercizio dei diritti relativi ai dati personali raccolti dai servizi della società dell'informazione è precluso se l'interessato lo ha espressamente vietato. Viene quindi tutelata la volontà degli interessati del trattamento dati rispetto alla propria identità digitale. LimitiTuttavia, dal divieto di esercitare i predetti diritti non possono mai derivare effetti pregiudizievoli per l'esercizio, da parte di terzi, dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato e del diritto di difendere i propri interessi in giudizio. Dinanzi a tale limite, la volontà dell'interessato trova un ostacolo insormontabile, con la conseguenza che, anche se il defunto ha dichiarato di non voler consentire l'accesso ai dati, nelle due predette ipotesi il titolare del trattamento deve comunque accogliere la richiesta dei terzi eredi o aventi causa. I servizi della società dell'informazioneMa cosa si intende per servizi della società dell'informazione? Come si legge nella legge numero 317/1986, ci si riferisce a "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi"; quindi, ad esempio, messaggi memorizzati nella propria webmail, documenti e foto salvati in cloud e così via. Il testamento digitalePer bloccare la propria eredità digitale è tuttavia indispensabile presentare o comunicare al titolare del trattamento una dichiarazione scritta dalla quale risulti in maniera non equivoca la volontà di vietare l'accesso a tutti o alcuni di tali dati, volontà che deve essere "specifica, libera e informata". Per approfondimenti leggi: "Privacy: ecco il testamento digitale" |
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