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Data: 08/12/2018 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Poniamo il caso che il Questore rigetti la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia. Ipotizziamo poi che il rigetto sia dovuto ad alcuni precedenti della persona interessata: eccesso di velocità alla guida di un autoveicolo, ingiurie, minacce, percosse. Ebbene, quando si verifica una situazione di questo tipo, ossia la Questura dice no alla richiesta per questo tipo di precedenti, sul rigetto si può presentare il ricorso in quanto le vicende pregresse e ritenute pregiudizievoli in realtà non bastano per sostenere le ragioni del diniego, trattandosi di fatti che non legano con l'uso delle armi in modo specifico. A maggior ragione, poi, se si tratta di vecchi episodi, ormai passati nel tempo. La conferma dell'importante principio proviene dal Tar Venezia, che si è pronunciato con la sentenza n. 1113 del 4 dicembre 2018 (sentenza che fa coppia con la pronuncia n. 1112 della stessa data, in tema di divieto detenzione armi). In pratica, la fattispecie racchiude alcune regole da tenere a mente.
Quando il provvedimento del questore è ricorribile?[Torna su]
Il provvedimento di rigetto è ricorribile quando gli elementi addotti a giustificazione del diniego impugnato (esempio: la sospensione della patente di guida a carico del richiedente per il superamento dei limiti di velocità), non sono significativi per il rinnovo della licenza di porto d'armi.
Quando le violazioni del passato non hanno significato per la licenza?[Torna su]
Focalizziamoci un attimo su uno degli aspetti sanzionatori ritenuti problematici dalla Questura. Il superamento del limite di velocità e la conseguente sospensione della patente potrebbero essere, in astratto, indicativi della tendenza da parte dell'interessato a non rispettare la legge. Si tratta, però, di un elemento che ha una scarsa significatività, poiché la suddetta infrazione è del tutto estranea alla materia delle armi e, perciò, nulla esprime in ordine alla possibilità che l'interessato abusi del titolo di polizia circa il requisito della buona condotta. Stessa cosa dicasi per eventuali altri procedimenti penali avviati a seguito di denuncia: qui bisogna verificare se si tratta di semplici denunce mai approdate ad un esito chiaro dal punto di vista dell'accertamento dei fatti, oppure se si tratta di procedimenti che hanno avuto un esito condannatorio. Nel primo caso, non c'è motivo di attribuire un significato negativo a quelle denunce in quanto si tratta, appunto, di semplici denunce e non di accertamenti definitivi di un fatto ritenuto reato.
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