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Data: 03/06/2006 - Autore: www.laprevidenza.it Nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase del giudizio di che trattasi l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10706 del 10 maggio 2006, componendo un contrasto di giurisprudenza in materia di disciplina delle spese processuali e di condanna alle spese del difensore che abbia agito senza procura o con procura invalida (sulla base dunque di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello in cui l'atto è speso). Diversamente avviene nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem: in tal caso non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Nota di Luca Bardaro) LaPrevidenza.it, 19/05/2006 Cassazione, SS.UU. civile, sentenza 10.5.2006 n° 10706 |
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