Data: 11/12/2018 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il decreto sicurezza predisposto dal Ministero dell'Interno, Matteo Salvini, ormai definitivamente convertito in legge, ha introdotto una nuova fattispecie di reato che mira a perseguire e punire coloro che si rendono responsabili del c.d. "accattonaggio molesto".

Mendicit�

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A molti, sembrer� di veder rivivere l'abrogato art. 670 del codice penale sulla "Mendicit�" che, al primo comma, puniva con l'arresto fino a tre mesi chiunque mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico e, al secondo comma, puniva con l'arresto da uno a sei mesi chi commetteva il fatto in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformit� o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui piet�.

Tuttavia, questa previsione era stata spazzata via dalla legge numero 205 del 25 giugno 1999, inseritasi nel solco gi� tracciato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 519/1995 aveva gi� dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 670.

Esercizio molesto dell'accattonaggio

Con la legge di conversione del decreto sicurezza, invece, "l'esercizio molesto dell'accattonaggio" � espressamente contemplato da una norma ad hoc, ovvero l'art. 669-bis, inserito subito dopo l'art. 669 del codice che punisce l'"Esercizio abusivo di mestieri girovaghi".
La norma, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, persegue chiunque esercita l'accattonaggio con modalit� vessatorie o simulando deformit� o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui piet�.
In molti si sono chiesti, leggendo il testo della disposizione, come ne verr� garantita la concreta operativit� e come devono essere interpretati i parametri posti dall'art. 669-bis; tuttavia, per ottenere risposta a simili interrogativi, sar� necessario attendere ulteriori sviluppi e precisazioni da parti delle sedi deputate.

Reato di accattonaggio molesto: scatta l'arresto

Altra scelta discussa � stata quella delle sanzioni che rischiano i futuri trasgressori, ovvero coloro che verranno trovati a esercitare l'accattonaggio in modo molesto.
La pena � quella dell'arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. Inoltre, � sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite a commettere il reato.

Stretta sugli organizzatori dell'accattonaggio altrui

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Ma le novit� in tema di accattonaggio non si sono esaurite con l'introduzione dell'art. 669-bis: anche gli organizzatori vedono inasprirsi il trattamento sanzionatorio a seguito della modifica dell'art. 600-octies che verr� rubricato "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".

Nella sua formulazione attuale, la norma persegue, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, tutti coloro che si avvalgono per mendicare dei minori di anni 14; stessa sorte colpisce chi permette che siano gli infraquattordicenni sottoposti alla propria autorit� o affidati alla sua custodia o vigilanza a mendicare, oppure che altri se ne avvalgano per lo stesso scopo. La pena � quella della reclusione da uno a tre anni.

La legge in materia di sicurezza, aggiungendo all'art. 600-octies un secondo comma, ha ritenuto opportuno sanzionare con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque si sia reso colpevole dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio, se ne sia avvalso o comunque lo abbia favorito a fini di profitto.

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