Data: 10/12/2018 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � La notifica a mani di un atto giudiziario non sempre va a buon fine nelle forme ordinarie, ovverosia con consegna al destinatario o a un altro soggetto legittimato a riceverla. Pu� infatti accadere che questi siano irreperibili o incapaci o che rifiutino di ricevere la notifica.

In tali ipotesi trova applicazione quanto disposto dall'articolo 140 del codice di procedura civile:

Art. 140 c.p.c.: notifica agli irreperibili

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Sostanzialmente, l'art. 140 c.p.c. disciplina la notifica in caso di irreperibilit� o rifiuto di ricevere la copia.

Se si trova di fronte a simili circostanze, l'ufficiale giudiziario deve depositare la copia dell'atto da notificare nella casa comunale, consegnandola al segretario comunale o a un impiegato. Il Comune di riferimento � quello in cui deve eseguirsi la notificazione e non � possibile il deposito nell'ufficio di una frazione, pena la nullit� della notifica.

L'avviso del deposito va poi affisso in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, destinatario che deve poi essere avvisato delle predette attivit� attraverso la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Cosa deve indicare l'avviso

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L'avviso cui fa riferimento l'articolo 140 si compone di alcuni elementi essenziali, ovverosia:

  • il nome del notificante e del destinatario,
  • l'indicazione della natura dell'atto notificato,
  • l'eventuale indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento,
  • la data o il termine di comparizione della parte,
  • la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Art. 140 c.p.c.: il momento perfezionativo della notifica

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Dall'esame dell'articolo 140 c.p.c. si evince sostanzialmente che, in caso di irreperibilit� del destinatario o rifiuto a ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario deve:

  • depositare la copia dell'atto presso la casa comunale,
  • affiggere l'avviso di deposito,
  • inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa del deposito.

Una volta che siano state compiute tutte e tre tali formalit�, la notifica pu� dirsi perfezionata per il notificante.

Il perfezionamento della notifica per il destinatario coincide, invece, con il ricevimento della raccomandata informativa se antecedente al maturarsi della compiuta giacenza o, in caso contrario, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. A tale ultimo proposito si sottolinea che, con la sentenza numero 3/2010, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionava per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa (in argomento vedi anche Cass. n. 137/2010).

Relata di notifica ex art 140 c.p.c.: modello

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Qui di seguito si riporta un modello di relata di notifica ai sensi dell'articolo 140.

"Relazione di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Ad istanza dell'Avv. ___________, con studio in ________ alla via ____________ n. ___, quale procuratore domiciliatario di __________, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di __________ ho notificato il suesteso ___________ al Sig. ___________ irreperibile nella sua residenza in __________ via _________ n. _____ - ove nessuno � stato reperito, in assenza del portiere e ove alcun vicino ha accettato di ricevere l'atto - mediante deposito di una copia conforme all'originale nella Casa Comunale di ________________.

Ho dato comunicazione dell'avvenuto deposito mediante spedizione di raccomandata a/r presso l'Ufficio Postale di ____________.

Luogo, data _______

Firma _________"

Art. 140 c.p.c.: il testo

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Ecco invece il testo dell'articolo 140:

"Se non � possibile eseguire la consegna per irreperibilit� o per incapacit� o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene d� notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".


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