Data: 13/12/2018 20:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Dettagli che scendono nell'intimo e che sono superflui perché nulla aggiungono alla notizia e che, a contrario, possono nuocere alla vittima, soprattutto nei casi di violenza sessuale. Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 447 pubblicata il 7 dicembre 2018, si è espresso, in primis, sulla pubblicazione di «troppi dettagli» sulle vittime di violenza sessuale; ancora, sulla protezione dei dati dei lavoratori iscritti ai sindacati e, infine, sulla questione relativa all'applicazione del Gdpr per le imprese extra Ue.

Violenza sessuale, Garante stop alla diffusione di troppi dettagli

Per quanto riguarda le vittime di violenza sessuale il Garante vieta la pubblicazione di informazioni che, anche indirettamente, rendono identificabile la vittima perché la pubblicazione di tali informazioni è contraria alla normativa sulla protezione dei dati personali e al Codice penale, che accordano una particolare tutela alle vittime di questo tipo di reati. La misura riguarda non solo alcune testate, anche televisive, nazionali, bensì anche la pubblicazione on line e l'archivio storico e si estende ad altri articoli e video eventualmente presenti in siti web delle medesime testate. Nel caso preso in esame, i media avevano riportato una serie di dettagli tra i quali la nazionalità della donna, le foto, le riprese e la denominazione dell'esercizio commerciale dove lavorava e dove è avvenuta la violenza. Tanto che, nell'immediato era stato disposto un provvedimento di "blocco" in via d'urgenza. Come prevedeva il Codice e come adesso dispone il nuovo testo introdotto dal decreto legislativo 101/201, per l'Autorità in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali a fini giornalistici restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Limite che deve essere interpretato con particolare rigore in caso di notizie che riguardano vittime di violenza sessuale alle quali l'ordinamento accorda, anche in sede penale, una particolare forma di tutela. La diffusione di informazioni che rendono identificabile la vittima risulta in contrasto anche con le esigenze di tutela della dignità della persona offesa, riconosciuta dal Codice deontologico dei giornalisti.

Protezione dati iscritti ai sindacati e Gdpr imprese extra Ue

Per quanto riguarda le altre questioni il Garante nell'ultima newsletter a proposito di protezione dei dati dei lavoratori iscritti ai sindacati, ha evidenziato che il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto. Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro dovrà limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all'originaria sigla di appartenenza.

Circa l'applicazione del Gdpr per le imprese extra Ue (in particolare per le società americane o asiatiche) che si trovano di fronte alla scelta di rispettare la normativa europea; oppure il caso di un datore di lavoro extra Ue che assume personale italiano, se è tenuto o meno a rispettare il Regolamento, l'Autorità ha avviato la consultazione le linee guida approvate dai Garanti europei sull'applicazione dell'ambito territoriale del Gdpr. Ad esempio, l'art. 3 del Regolamento europeo obbliga alcune imprese con sede in altri continenti al rispetto della normativa contenuta al suo interno; e questo vale anche per numerosi siti di e-commerce con sede in Italia. In considerazione del forte impatto che le linee guida possono produrre sull'attività di istituzioni e imprese - sia europee, sia straniere – con potenziali pesanti sanzioni per chi non rispettasse la normativa Ue, il Board europeo dei Garanti privacy ha sottoposto il testo a consultazione pubblica prima della sua definitiva approvazione.


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