Data: 22/07/2022 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'è il danno iatrogeno

[Torna su]

Il danno iatrogeno differenziale è una species del danno biologico che negli ultimi anni ha assunto un'importanza crescente nei giudizi di responsabilità medica.

Il danno iatrogeno differenziale è, infatti, il pregiudizio alla salute collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente derivato dal comportamento colposo di un sanitario.

Per aversi danno iatrogeno differenziale devono quindi susseguirsi i seguenti eventi:

  • l'insorgenza di una lesione della salute per colpa del terzo o per cause naturali
  • l'intervento di un medico per farvi fronte,
  • l'errore del medico nella gestione del paziente,
  • il conseguente aggravamento della lesione originaria.

Proprio tale catena di eventi differenzia il danno iatrogeno differenziale rispetto al generico danno biologico.

Responsabilità medica integrale

[Torna su]

Sebbene sul punto non siano mancati orientamenti contrastanti, deve ritenersi che al medico al quale, per la sua condotta colposa, sia imputabile l'aggravamento della patologia del paziente deve essere addebitata la lesione integralmente, ricomprendendo quindi anche la lesione originaria.

Quest'ultima è infatti l'antecedente logico necessario sul quale si inserisce la condotta colpevole del sanitario.

Quantificazione del danno

[Torna su]

In sede di quantificazione del danno, si dovrà comunque tenere conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria e rispetto ai quali la condotta del medico non ha avuto alcuna incidenza.

Il danno quindi rappresenta la differenza tra l'invalidità residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto.

Infortunio in itinere e danno iatrogeno: come si calcola?

La questione della quantificazione del danno iatrogeno differenziale risulta più complessa quando di mezzo c'è l'Inail, ossia quando non c'è solo in risarcimento del danno civilistico, ma anche l'indennizzo. Per fortuna la Cassazione ha chiarito la questione dettando anche una serie di importanti principi giuridici (cfr. sentenza n. 26117/2021).
Leggi anche Responsabilità medica e danno iatrogeno: la Cassazione fa il punto
La vicenda che gli Ermellini hanno dovuto risolvere è assai complessa. Essa riguarda un soggetto che a causa di un incidente in itinere ha riportato una certa percentuale d'invalidità, aggravata per le cure errate dell'Asl. Ragione per la quale l'uomo ha convenuto in giudizio l'Asl per chiederle i danni.
Le questioni da risolvere in questo caso quindi sono due.
Prima di tutto occorre procedere alla liquidazione del danno differenziale che è rappresentato dalla differenza tra il risarcimento del danno riconosciuto a livello civilistico e l'indennizzo Inail. In secondo luogo occorre verificare se la quantificazione del danno subisce delle modifiche se il fatto illecito altrui, in questo caso quello dell'Asl, incide sui criteri di quantificazione in presenza del solo aggravamento (danno iatrogeno) di un danno che comunque si sarebbe verificato, ossia quello riconducibile all'infortunio in itinere.
A queste due importanti questioni la Cassazione risponde così:
  • dall’indennizzo per danno biologico permanente INAIL va sottratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale. Se l’indennizzo viene riconosciuto in forma di rendita, si devono detrarre dal credito civilistico i ratei già riscossi e il valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota di rendita che spetta per il danno patrimoniale;
  • per determinare invece il danno iatrogeno causato dall'Asl si monetizza prima di tutto il grado complessivo d'invalidità permanente accertato in corpore, poi si monetizzando il grado d'invalidità permanente che sarebbe residuato all’infortunio in assenza dell’errore medico e infine si detrae il secondo importo dal primo.
Se la vittima del danno “iatrogeno” percepisce un indennizzo dall’Inail, il credito residuo nei confronti del responsabile va calcolato sottraendo dal risarcimento dovuto per il danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo Inail rispetto al controvalore monetario del danno base, che si sarebbe verificato in assenza dell’illecito.

La giurisprudenza sul danno iatrogeno differenziale

[Torna su]

Si ritiene opportuno citare, oltre alla Cassazione 26117/2021 (sotto allegata), alcune sentenze che si sono pronunciate in maniera significativa in tema di danno iatrogeno differenziale.

Nella sentenza numero 6341/2014, la Corte di Cassazione ha ad esempio affermato che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario".

Tale pronuncia è stata più di recente ripresa anche dalla sentenza numero 161/2018 del Tribunale di Rieti, ove si legge che "È errato, in sostanza, calcolare l'importo del danno effettuando l'operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, in quanto l'operazione corretta va fatta sul montante risarcitorio ricavabile dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, posto che in tali ipotesi l'ammontare del danno riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde al punto risultante dalla differenza tra le due percentuali, ma va stabilito operando, per l'appunto, la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l'invalidità di cui è in concreto portatore il paziente e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico (intervento chirurgico o altro): in tale prospettiva si rende, pertanto, necessario "prima" liquidare il danno in euro e "poi" effettuare le operazioni aritmetiche, non già effettuare i calcoli utilizzando i numeri delle percentuali di invalidità".

Merita di essere segnalata anche la sentenza del Tribunale di Milano del 23 agosto 2016, nella quale si è chiarito che "La liquidazione relativa alla misura differenziale di un danno alla salute ... deve essere rimodulata in considerazione della concreta vicenda clinica e della specifica situazione concreta della parte lesa, e deve tenere conto di tutti i riflessi sull'integrità psico-biologica, del condizionamento e del pregiudizio delle attività aredittuali, e di ogni ulteriore aspetto che concorra a descrivere il danno non patrimoniale (sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dalla parte). Tale rimodulazione può consentire - partendo dall'individuazione di un risarcimento pari alla percentuale di danno che, in ossequio ai principi sopra richiamati, può ritenersi ascrivibile al professionista inadempiente – di giungere ad un risarcimento che ben potrebbe essere anche superiore a quello risultante dalla differenza trai i due diversi gradi di invalidità".


Tutte le notizie