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Data: 13/12/2018 22:30:00 - Autore: Paolo Accoti Avv. Paolo Accoti – Nel sistema processuale vigente, a mente dell'art. 91 Cpc, il Giudice, in sentenza, è tenuto a condannare la parte soccombente al rimborso delle spese, nonché al pagamento delle competenze professionali, liquidandone il relativo ammontare. Tale sistema è mitigato dalla previsione del II comma dell'art. 92 Cpc, per cui, in caso di soccombenza reciproca ovvero di altre gravi ed eccezionali ragioni indicate in motivazione, il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Pertanto, in assenza di ragioni per procedere alla anzidetta compensazione - vale a dire in mancanza di soccombenza reciproca ovvero di non assoluta novità della questione trattata o in assenza di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, ancora, in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni ("giusti motivi" nella versione ratione temporis vigente) -, illegittima risulta la sola condanna alle "spese vive" senza la contestuale condanna al pagamento dei compensi di lite in favore della parte vittoriosa. Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, VI Sez. civile, presidente dott. P. D'Ascola, relatore dott. A. Carrato, nell'ordinanza n. 31385, depositata in data 5 dicembre 2018. Il giudizio di meritoUn utente della strada proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento per la violazione al codice della strada all'esito del quale, il Giudice di pace di Mercato San Severino, accoglieva l'opposizione e compensava le spese tra le parti. Il ricorrente non ci stava ed impugnava quindi detta sentenza dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo la riforma della sentenza di accoglimento dell'opposizione nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite. La Corte di merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune al solo rimborso delle spese vive in favore di parte appellante, nulla disponendo in ordine agli onorari. L'imperterrito ricorrente impugnava anche tale ultima sentenza con ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo, per il quale deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, Cpc, sulla scorta del fatto che il Tribunale, pur accogliendo totalmente l'appello, aveva omesso però di pronunciarsi in ordine agli onorari, pur in assenza di idonei motivi di compensazione. Il giudizio di legittimitàLa Corte di Cassazione, aderendo alla proposta del relatore, ritiene il ricorso manifestamente fondato, dando finalmente ragione all'irriducibile ricorrente. Rileva, infatti, come correttamente evidenziato in ricorso, che la Corte di merito nonostante l'accoglimento del gravame, <<oltre a scindere illegittimamente la pronuncia sulle spese giudiziali tra esborsi e compensi adottando corrispondentemente due differenti statuizioni basandole sull'applicazione di principi diversi, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine agli onorari, incorrendo nella denunciata violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. (il quale, infatti, sancisce che il giudice, in caso di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese vive a favore dell'altra parte, "ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa").>>. Ecco che allora il Giudice d'appello ha omesso l'applicazione del generale principio della soccombenza, <<adottando un'illegittima pronuncia con riferimento all'omessa condanna dell'appellato al pagamento dei compensi in favore dell'appellante (nonostante la dichiarata fondatezza dell'impugnazione), senza che ricorresse alcuna ragione di compensazione riconducibile ad uno dei motivi giustificativi enucleati nell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione "ratione temporis" vigente (ovvero quello della "soccombenza reciproca" o dell'emergenza di "gravi ed eccezionali ragioni"), ai quali il giudice di appello non ha posto alcun esplicito richiamo. Il suddetto giudicante ha, infatti, ricondotto la ragione della sua illegittima decisione sugli onorari alla circostanza che l'appellante avesse proposto il gravame esclusivamente per vedersi riconosciute le spese del giudizio di primo grado sulle quali il giudice di pace nulla aveva statuito nonostante l'accoglimento dell'opposizione avverso un verbale per violazione al c.d.s. (incorrendo, perciò, in un palese errore giuridico), ma ciò costituisce — all'evidenza — una motivazione illegittima (sul presupposto che le impugnazioni hanno proprio la funzione di consentire la riparazione degli errori giuridici contenuti nelle pronunce gravate, anche se riconducibili ad omissioni o vizi direttamente ascrivibili all'attività del giudice emittente), come tale non ostativa all'applicazione del generale principio della soccombenza e, in ogni caso, non idonea a costituire una valido motivo giuridico giustificativo della compensazione (totale o parziale) delle spese imputabili alla voce degli onorari, alla stregua di quanto disposto dal censurato art. 92, comma 2, c.p.c. (vigente "ratione temporis").>>. Il ricorso, pertanto, viene accolto con rinvio al Tribunale di Nocera, in persona di diverso Magistrato, al quale è chiesto di uniformarsi al sopra detto principio di diritto, disponendo anche sulle spese del giudizio legittimità. |
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