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Data: 14/12/2018 15:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero di Chiara Ruggiero - All' interno del nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell'imprenditore.
Imprenditore: la definizione[Torna su] La definizione d' imprenditore ci viene enucleata dall'art. 2082 c.c. E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L' imprenditore è colui che si assume il rischio d' impresa per la mancanza di domanda o per le situazioni precarie che potrebbero verificarsi all' interno del mercato. Il codice civile al suo interno va a distinguere diversi tipi sia di imprenditori che di imprese. Tipologie di imprese[Torna su] Le varie imprese vengono distinte in base a tre distinti criteri: 1) l' oggetto dell' impresa: che va a determinare la distinzione fra imprenditore agricolo (la definizione la rinveniamo all' interno dell' art. 2135 c.c.) ed imprenditore commerciale (art.2195). 2) la dimensione dell' impresa: che serve ad inquadrare la figura del piccolo imprenditore (art. 2083) , e quella dell' imprenditore medio-grande. 3) la natura del soggetto che esercita l' impresa: che va a determinare la tripartizione legislativa tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica. I tre criteri esposti si fondano su diversi dati, che si vanno a cumulare tra di loro ai fini della qualificazione di una data impresa- Dal canto suo il codice civile va a dettare un corpo di norme che possono essere applicate indistintamente a tutti gli imprenditori. Sono le norme che fanno riferimento all' imprenditore o all' impresa senza ulteriori specificazioni. E' questo lo statuto generale dell' imprenditore che al suo interno comprende parte della disciplina dell' azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt. 2563-2574), la disciplina della concorrenza e dei consorzi (2595-2620). Può essere applicata a tutti gli imprenditori anche la disciplina riguardante la tutela della concorrenza e del mercato introdotta dalla l.n.287/1990. L' attività produttiva[Torna su] L' impresa è attività che ha lo scopo di produrre e scambiare i beni o servizi. L' art. 810 c.c. ci da la nozione di beni. I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti. Le categorie di imprenditori[Torna su] Come abbiamo già spiegato in precedenza il codice civile va a distinguere due figure di imprenditori: 1) l' imprenditore agricolo art. 2135 c.c. 2) l' imprenditore commerciale art. 2195 c.c. Queste due categorie vengono distinte in base all' oggetto dell' attività posta in essere. La disciplina dell' imprenditore commerciale è molto ampia ed articolata perché si fonda sull' obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, sullo obbligo della tenuta delle scritture contabili e sull' assoggettamento al fallimento. La nozione di imprenditore agricolo è leggermente diversa. Riveste la qualifica di imprenditore agricolo chi è sottoposto alla disciplina per l' imprenditore in generale. L' imprenditore agricolo a differenza di quello commerciale non è obbligato a tenere le scritture contabili. All' imprenditore agricolo non si applica nemmeno la procedura fallimentare. L' imprenditore agricolo[Torna su] Il testo originario dell' art.2135 sottoscriveva che: è imprenditore agricolo chi esercita un' attività diretta alla coltivazione del fondo, alla vinicoltura, all' allevamento di bestiame ecc. A loro volta le attività agricole possono essere scisse in due grandi categorie: 1)attività agricole essenziali 2) attività agricole per connessione Questa distinzione è stata mantenuta anche all' interno della nuova fattispecie di nozione dell' imprenditore agricolo. Ci si riferisce al D.lgs. n.228/2001 che è andato ad ampliare le categorie d' attività- Nella nuova disciplina si tiene conto anche delle innovazioni tecnologiche. La nuova nozione di imprenditore agricolo[Torna su] La nuova nozione si rinviene all' interno dell'art.2135 c.c. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: - coltivazione del fondo - selvicoltura - allevamento di animali (e attività connesse) L' imprenditore commerciale[Torna su] E' imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti categorie di attività elencate all' interno dell'art. 2195 comma 1: - attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi: esempi di questo tipo d' imprese possono essere quelle automobilistiche, edili o tessili. - attività intermediaria nella circolazione di beni è questo il caso del commerciante che acquista beni per poi rivenderli ad altri intermediari, che generalmente sono i venditori all' ingrosso. - attività bancaria o assicurativa. In sostanza l' attività bancaria è attività d' intermediazione. |
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