Data: 18/12/2018 11:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

di Chiara Ruggiero - La società per azioni va a formare insieme alla società in accomandita per azioni e alla società a responsabilità limitata la categoria delle società di capitali.

La società per azioni

[Torna su]
L' articolo di riferimento è il 2325 comma 1 c.c.
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (i patrimoni dei soci non vengono aggrediti in caso di procedura fallimentare).
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346 comma 1 c.c.).

Personalità giuridica

[Torna su]
La società per azioni è dotata di personalità giuridica. E' solo la società ad essere qualificata come imprenditore.
All' interno di questo tipo di società tutti i soci che ne fanno parte non assumono nessuna responsabilità personale, per le obbligazioni sociali. I soci sono obbligati soltanto ad eseguire i conferimenti promessi. I creditori della società per azioni possono aggredire per essere soddisfatti soltanto il patrimonio della società.

L'organizzazione della società per azioni

[Torna su]
L' organizzazione della società per azioni è di tipo corporativo.
Il singolo socio che fa parte di questo particolare tipo di società non ha alcun potere di amministrare o di controllare l'ente. Il suo unico potere è quello di poter esprimere il proprio voto durante le assemblee. Anche se all'interno delle assemblee il potere è detenuto da chi ha la maggioranza di capitali.

Le azioni

[Torna su]
All' interno della società per azioni la divisione del capitale sociale avviene in parti.
La divisione è necessaria per la misurazione dei diritti dei soci. La divisione viene operata in base ad un criterio astratto-matematico, che prescinde dalle persone dei soci e dal loro numero.
Di regola è il risultato della divisione del capitale sociale che viene sottoscritto secondo un'unità di misura che è liberamente predeterminata che va a costituire il valore delle azioni.

La costituzione della società per azioni

[Torna su]
La costituzione della società per azioni è molto complessa.
Attualmente si articola in due diverse fasi:
- in una prima fase vi è la stipula dell'atto costitutivo che deve avvenire mediante atto pubblico;
- la seconda fase comporta l' iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.
Soltanto grazie all'iscrizione la società per azioni acquista la personalità giuridica, che comporta la sua nascita (ex art. 2331 comma 1 c.c.).
Vai alla guida completa La società per azioni

Tutte le notizie