Data: 09/06/2006 - Autore: Cristina Matricardi
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 12 maggio 2006) ha stabilito che al fine di ottenere la chiarezza e la massima cura nell'uso dei dati personali degli studenti, ha dato il via libera allo schema di regolamento sui dati sensibili e giudiziari predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca. In particolare, l'Autorit� ha evindenziato come l'adozione del regolamento sui dati sensibili da parte del Ministero riveste particolare significato ai fini della tutela della riservatezza degli studenti, poich� con questo atto vengono individuate e rese note ai cittadini le informazioni riguardanti la salute, la sfera religiosa, quella politico-sindacale, l'origine razziale ed etnica sono eventualmente trattate presso gli istituti scolastici e, soprattutto, per quali specifiche finalit�. Va ricordato, infatti, che in base al Codice in materia di protezione dei dati personali per poter raccogliere, utilizzare, conservare per le loro attivit� istituzionali dati cos� delicati, le pubbliche amministrazioni debbano adottare specifici atti regolamentari. Il regolamento del Ministero ? che contiene una serie di schede nelle quali sono riportate le finalit� di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, le operazioni che con i dati si possono eseguire, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti - reca il quadro generale di garanzie per la gestione scolastica dei dati che incidono in modo pi� significativo sulla sfera privata degli studenti, quadro al quale si collegano tutele pi� specifiche previste per particolari documenti, come ad esempio il "Portfolio". Nel regolamento viene chiarito, tra l'altro, che i dati sensibili degli studenti possono essere usati solo per specifiche finalit�: i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati solo per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; i dati relativi alle convinzioni religiose solo per garantire la libert� di credo religioso; i dati sulla salute solo per l'erogazione del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare e per il servizio di refezione; le informazioni sulle convinzioni politiche solo per la costituzione ed il funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori; i dati di carattere giudiziario sono trattati solo per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione.
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