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Data: 15/12/2018 17:50:00 - Autore: Chiara Ruggiero di Chiara Ruggiero - La vendita negli anni ha rappresentato lo strumento giuridico più diffuso nei rapporti di scambio, fino a diventarne lo schema base di riferimento dei vari rapporti di scambio.
La vendita: schema generale[Torna su] La vendita è un contratto consensuale, in quanto si perfeziona mediante il consenso delle parti (se le parti non danno il loro consenso il contratto non può prendere forma). Per quanto riguarda il contenuto è un contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive. Secondo l' art.1470 c.c. la vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o anche il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Lo scambio di cosa con prezzo rappresenta la causa tipica della vendita. L' oggetto della vendita è rappresentato dal trasferimento di un diritto. Il trasferimento può sia riguardare un diritto reale che di credito. L' ulteriore oggetto della vendita è rappresentato dal pagamento di un prezzo, il quale deve essere determinato o determinabile . L' art.1473 comma 1 c.c (determinazione del prezzo affidato ad un terzo) le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un soggetto terzo, che deve essere eletto nel contratto o posteriormente. L' art. 1474 comma 1 c.c. (mancanza di determinazione espressa del prezzo): nell' ipotesi in cui il contratto abbia per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, e non hanno convenuto il modo di determinarlo, e non è nemmeno stabilito per atto pubblico, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo che viene normalmente utilizzato dal venditore. Per quanto riguarda la sua efficacia, è un contratto tipicamente con effetti reali, per realizzarsi il trasferimento del diritto venduto per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art.1376 c.c.). Possiamo inquadrare la vendita come un contratto tipicamente traslativo indipendentemente del diritto che viene alienato. L'obbligazione del venditore:[Torna su] Secondo l' art. 1476 c.c. le obbligazioni principali del venditore sono: - quella di consegnare la cosa al compratore - quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l' acquisto non è effetto immediato del contratto - quella di garantire il compratore dall' evizione e dai vizi della cosa. In che cosa consiste l' obbligazione di consegna?Consiste nel procurare la materiale disponibilità della cosa venduta. Secondo l' art.1477 c.c. la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita; salvo diversa volontà stabilita dalle parti; la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori. Vige a carico del venditore anche l' obbligazione di far acquistare la proprietà o (altro diritto) quando l' acquisto non è effetto immediato del contratto. Sul venditore grava l' ulteriore obbligazione di compiere gli atti necessari perché possa realizzarsi il trasferimento del diritto disposto all' interno del contratto. Garanzia per evizione e viziLa garanzia per evizione e vizi non va ad integrare propriamente l' oggetto di un' autonoma obbligazione, ma esprime una responsabilità speciale del venditore per l' inattuazione del risultato programmato . La garanzia per evizione rappresenta una garanzia per il compratore nell' esercizio del diritto acquistato. Mediante tale garanzia è accordata al compratore la tutela contro la sottrazione totale o parziale della cosa o la limitazione della utilizzazione della stessa per diritti vantati da terzi sulla cosa e giudiziariamente accertati. Nell' ipotesi di evizione totale, il venditore è tenuto a restituire al compratore il prezzo eventualmente pagato, oltre ovviamente al risarcimento dei danni e alla corresponsione delle spese sostenute dal compratore art. 1483 c.c. Per quanto riguarda invece l' ipotesi di evizione parziale viene applicata la disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui art. 1484 c.c. In questa ipotesi il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed anche il risarcimento del danno. Il pericolo di evizione[Torna su] Contro il pericolo di evizione la legge accorda al compratore un rimedio di autotutela che serve per preservare il rapporto di corrispettività . Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, art.1481 c.c. La garanzia per vizi[Torna su] Per quanto riguarda la garanzia per vizi va ad imporre l' obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la vadano a rendere non idonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Le obbligazioni del compratore[Torna su] Essendo un contratto a prestazioni corrispettive l' obbligazione del compratore è quella di pagare il prezzo prestabilito nel termine e nel luogo determinati all' interno del contratto. Se il prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, esso verrà fatto al domicilio del venditore secondo la regola generale stabilita all' interno dell'art. 1182 (1498 c.c.). Per approfondimenti vai alla guida La vendita
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