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Data: 26/12/2018 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'accesso alla toilette dell'esercizio pubblico è consentito ai clienti, ma al costo di un euro, con regolare scontrino fiscale: è quanto ha deciso il titolare di in un locale del Lido di Venezia. Una decisione che va oltre il semplice invito alla consumazione per usufruire del bagno, a cui si è ormai praticamente abituati, e che si avvicina a quanto succede in molti paesi europei. Si è così riaperto il dibattito relativo all'utilizzo dei bagni in bar e ristoranti.
Venezia: l'uso del bagno costa un euro[Torna su] Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe di Venezia, ha salutato con entusiasmo l'iniziativa "lodevole e con tanto di scontrino" dell'imprenditore veneto, rammentando che "Le toilette dei pubblici esercizi, come da regolamento che ha almeno trent'anni, sono destinate alla clientela". Invece, si paga 1 euro e 50 in quelle pubbliche che l'amministrazione comunale mette a disposizione di tutti, ha ricordato Pancin, soggiungendo che far usare la toilette è cortesia, ma non è un obbligo ed "è giusto pagare i costi che l'accesso esagerato di clientela comporta". È meglio questa decisione rispetto a quella di far pagare una consumazione? "Certo" risponde il direttore del'Aepe, "altrimenti sarebbe un ulteriore vantaggio. Si avrebbe il servizio e la consumazione al prezzo di un solo servizio. Detto questo se una persona ha bisogno del bagno e non ha la disponibilità di un euro, basta chiedere con cortesia e credo nessuno gliene negherà l'uso". L'uso del bagno nei locali pubblici[Torna su] Molti pensano erroneamente che l'uso delle toilette sia consentito per legge anche a chiunque, anche a coloro che non consumano o pagano nulla; in realtà, in nessuna fonte normativa vi è traccia di tale presunto "diritto alla toilette". Certo, il bagno deve esserci nel locale. Ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 327/1980 gli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, ecc.) e vendita delle sostanze alimentare, nonché quelli adibiti a lavorazione e deposito, devono essere obbligatoriamente muniti dei servizi igienici. Ma ciò non significa che debba esserne consentito indistintamente l'accesso a chiunque abbia necessità di utilizzarli. Infatti, a livello nazionale, è assente qualunque riferimento all'utilizzo da parte di soggetti diversi dalla clientela, rimettendo così tale possibilità alla sensibilità e disponibilità degli esercenti. Bar e ristoranti: uso del bagno riservato ai clienti "paganti"[Torna su] Diverso è il caso in cui l'uso del bagno venga riservato dal personale soltanto ai clienti che abbiano "consumato", ossia acquistato qualcosa, anche solo un caffè, un pacchetto di gomme o altro esborso anche minimo che in qualche modo "giustifichi" l'utilizzo del servizio igienico. È proprio la legge, infatti, che tutela espressamente il "cliente", ovvero colui che abbia ordinato e pagato una consumazione: l'art. 187 del Tulps (Testo unico delle leggi sulla Pubblica Sicurezza) riconosce il diritto ad avere un bagno messo a disposizione, gratuitamente, dal gestore dell'esercizio. Secondo la norma, infatti, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Tuttavia, deve necessariamente evidenziarsi come a tale disciplina possano essere apportate modifiche dalle normative locali. La regola generale, tuttavia, che consente ai soli clienti l'uso del bagno, non ha mancato di suscitare polemiche. Da un lato, gli esercenti dei locali hanno evidenziato che un uso "promiscuo" delle toilette, concesso a clienti e non, potrebbe comportare rilevanti esborsi di varia natura (manutenzione, elettricità, acqua, sapone, carta igienica). Tar Toscana: servizi igienici vanno riservati ai clienti[Torna su] Per i rappresentanti del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), invece, un locale pubblico dovrebbe sempre mettere i bagni a disposizione di tutti, salvo ovviamente casi eccezionali, per sensibilità verso i potenziali clienti. In materia si registra anche un precedente del Tar Toscana (sent. n. 691/2010) che non ha tuttavia messo fine alla discussione. Il giudice amministrativo, infatti, qualificando il pubblico esercizio come un'attività economica, preordinata alla soddisfazione dei clienti, ha ritenuto che i servizi igienici vadano riservati solo a quest'ultimi. Ancora, prosegue il provvedimento, "è agevole ribattere che una cosa è l'attività di pulizia e manutenzione di un locale destinato ad uso bagno, se ne possono far uso un numero limitato ed in una certa misura preventivabile di persone, tutt'altra cosa è tale attività, se a poter fruire del locale destinato a bagno è la generalità del pubblico, cioè, all'occorrenza, masse di persone ingenti e non predeterminabili (si pensi ad es. agli afflussi di pubblico, formato non soltanto da turisti, in occasione di famose manifestazioni culturali e cerimonie)". |
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