Data: 17/12/2018 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate: l'ordinanza n. 31957 della Cassazione (sotto allegata) ribadisce che non è sufficiente che la legge regionale individui nel Comune, uno dei soggetti pubblici tenuti a contrastare il fenomeno del randagismo, per riconoscerne la responsabilità risarcitoria. Spetta al danneggiato, nel caso concreto e secondo le circostanze, dimostrare la colpa specifica dell'ente, considerato che l'attraversamento della strada da parte di un cane randagio deve considerarsi un fatto del tutto prevedibile.

La vicenda processuale

Dopo l'impatto del suo veicolo con un cane randagio, parte di un branco, sulla strada provinciale 95, a circa 4 km dal centro abitato del Comune di Melilli, il conducente riportava danni fisici e all'auto, per il risarcimento dei quali si rivolgeva alla Provincia, convenendola davanti al Giudice di Pace. L'ente però eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ragion per cui l'attore veniva autorizzato a chiamare in causa il Comune di Melilli. Il Giudice di Pace però rigettava la domanda attorea perché la Provincia non era obbligata a recintare le proprie strade e il Comune, ai sensi dell'art. 2043 c.c., era esente da responsabilità avendo dimostrato di avere assolto il proprio

obbligo di vigilanza sui cani randagi. L'attore a questo punto appellava la sentenza dinanzi al Tribunale competente, che riteneva responsabile il Comune perché, a suo giudizio, non aveva provato in maniera adeguata di "avere adempiuto l'obbligo di repressione e prevenzione del randagismo". Condannato a risarcire il danno e rifondere le spese processuale all'attore, propone quindi ricorso per Cassazione, mentre nessuna attività difensiva viene svolta dagli intimati.

Al danneggiato l'onere di provare la colpa dell'ente per l'incidente causato dal randagio

La Cassazione, in contrasto con quanto deciso dal Tribunale, accoglie il ricorso del Comune ritenendolo fondato e ribadendo come: "La giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe ha preteso che il danneggiante si facesse carico dell'onere di individuare non in astratto, bensì in concreto, il comportamento colposo ascritto all'amministrazione comunale. Non basta, infatti, che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) avente(i) il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva."

Al giudice del rinvio quindi accertare se "tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall'attore in responsabilità, esso fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole, essendo incontestato che l'impatto tra l'auto della vittima ed il cane avvenne assai fuori dal centro abitato."

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