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Data: 18/12/2018 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 32524/2018 (sotto allegata) precisa che l'istituto della sospensione della prescrizione non si applica al diritto al mantenimento dell'ex coniuge, perché in caso di crisi "conclamata" non è configurabile la ritrosia a convenirlo in giudizio, nella preoccupazione di poter in qualche modo turbare l'armonia familiare. La vicenda processualeUn marito si oppone al precetto notificatogli dalla moglie separata perché costui, pur avendo provveduto al pagamento dell'assegno di mantenimento, non lo ha integrato con la rivalutazione. L'opposizione, fondata sull'intervenuta prescrizione del credito, viene respinta dal Tribunale, poiché essa resta sospesa "per effetto del perdurante vincolo matrimoniale". Il marito propone appello, ma la Corte lo accoglie solo in parte. La decisione spinge l'appellante a ricorrere in Cassazione, innanzi alla quale sostiene che la prescrizione del credito derivante dal mantenimento al coniuge separato non si sospende. La sospensione della prescrizione non opera per il credito all'assegno di mantenimentoLa Cassazione accoglie il motivo del ricorso conformemente al consolidato orientamento della Corte "a tenore del quale la sospensione della prescrizione tra i coniugi di cui all'art. 2941, n. 1 cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno al mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla ratio legio, da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata la crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e di collaborazione. " |
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