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Data: 27/12/2018 20:00:00 - Autore: Gilda Summaria di Gilda Summaria - I giudici di Palazzo Spada nella pronuncia n. 7115/2018 (sotto allegata) hanno correttamente governato i consolidati principi giurisprudenziali in materia di pubblici concorsi.
La predeterminazione dei criteri di valutazione[Torna su]
Principio granitico ed indispensabile in materia di pubblici concorsi è la necessità della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove da somministrare ai candidati, da indicare direttamente nel bando di concorso o successivamente ,a cura della Commissione esaminatrice, in apposito verbale da redigersi tassativamente prima dell'esame o dello svolgimento delle prove già indicate nella lex specialis. La predeterminazione di criteri e modalità di valutazione delle prove, costituisce profilo attinente al corretto svolgimento delle operazioni concorsuali, avviene normalmente ad opera della Commissione, pertanto anche qualora il bando fosse carente in tal senso , non si profila alcun onere di immediata impugnativa dello stesso da parte dei candidati, che legittimamente vantano un interesse sostanziale alla riedizione della selezione ed al riacquisto delle "chances" di vittoria La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici, condizione necessaria e imprescindibile, ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (Cons. di Stato, , n. 4782/2004); ciò in base ai principi enunciati dall'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (rubricato "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali"), norma imperativa espressione del art. 97 della Costituzione . Discrezionalità tecnica della Commissione .[Torna su]
E' altresì pacifico (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107), in materia di pubblici concorsi, che le Commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una mera ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di legittimità per violazione delle regole procedurali e quello di eccesso di potere, in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza). Tale ampia discrezionalità in capo alla Commissione è finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati e sia criteri di giudizio che valutazioni, non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (Cons. di Stato n. 1218/2018 - Cons.di Stato, , n. 492/2017; ex multis, Cons. di Stato, n. 3012/2007; Cons. di Stato, n. 3057/2013) Nei concorsi pubblici in generale ed in quelli in cui è richiesto un particolare spessore teorico pratico in particolare, è altresì legittima la somministrazione ai candidati di temi che non prevedono soluzioni predeterminate in astratto, ma che, al contrario , consentono più soluzioni possibili, purché al vaglio della Commissione le stesse soluzioni risultino poi ben costruite sul piano logico ed adeguatamente motivate. Parità di trattamento[Torna su]
Relativamente all'applicazione del principio di parità di trattamento dei candidati in sede di valutazione, per indirizzo interpretativo pacifico e rimasto insuperato nella giurisprudenza amministrativa, la lamentata disparità di trattamento postula la dimostrazione che siano state trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6601; sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; sez. IV, n. 3057/2013; sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3745; sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5196). |
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