Data: 14/06/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
La predetta disposizione pone, poi, un principio fondamentale: per i calciatori ?non professionisti? � esclusa ogni forma di lavoro di natura sia autonoma, che subordinata. Sono possibili, peraltro esclusivamente per i calciatori partecipanti ai campionati nazionali della L.N.D., solo rimborsi forfetari di spesa, premi ed indennit� di trasferta. Con questo nucleo normativo, il legislatore federale ha inteso definire, in modo inequivoco, quella che � la sostanza dello status del calciatore dilettante e che vale a distinguerlo dal professionista, anche se, per completezza espositiva, deve rilevarsi come la giurisprudenza comunitaria ha sottolineato l'inutilit� della qualificazione data da una federazione a scapito dell'accertamento, nel singolo caso, della natura dilettantistica o professionistica dell'attivit� sportiva svolta (v. Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, in Foro italiano, Rep. 2000, voce Unione europea, n, 911). L'art. 94 ter delle suddette N.O.I. specifica forma, contenuto e limiti dei suddetti accordi economici. Premesso che tali accordi (da depositarsi a cura delle parti presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione) devono essere necessariamente informati al principio sopra richiamato, in estrema sintesi � possibile ricordare che rimborsi spesa e indennit� di trasferta non possono superare il limite giornaliero di ? 61,97 per non pi� di cinque giorni la settimana e limitatamente al periodo di campionato e per non pi� di 45 giorni per la fase di preparazione all'attivit� stagionale, mentre, per ci� che concerne gare di campionato e di coppa Italia, le societ� possono corrispondere ai suddetti calciatori premi che non superino per� euro 77,47 per ogni prestazione. Avv. Mauro Sferrazza - www.laprevidenza.it Articolo di Mauro Sferrazza - LaPrevidenza.it
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