Data: 30/12/2018 16:00:00 - Autore: Carlo Casini

Dott. Carlo Casini - Con la Legge n. 41 del 23.03.2016 il Legislatore ha introdotto una nuova fattispecie criminosa di cui all'art. 590bis c.p., in materia di delitti contro la persona, rubricata "omicidio stradale".

La legge sull'omicidio stradale

Il bisogno di tale norma è stato avvertito a seguito dei copiosi fatti di cronaca denominati "stragi del sabato sera" anche se la realtà dei fatti rivela che non è certo un problema legato al solo sabato sera e ai soli più giovani.
La norma si articola in tre commi, il primo che prevede una imputazione per colpa, per chiunque cagioni la morte di una persona per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Questa prima fattispecie incriminatrice quindi contempla il caso di scuola di Tizio che, non fermandosi allo stop (o al semaforo rosso) travolge Caio (magari sulle strisce pedonali) provocandone la morte sul colpo. Tizio soggiace certamente all'ipotesi e al trattamento sanzionatorio di questo comma.
Il secondo comma invece, propone una diversa fattispecie di guida c.d. "alterata" da sostanze psicotrope e stato di ebbrezza, prevedendo ovviamente, data la maggiore gravità del fatto un trattamento sanzionatorio ben più severo (da otto a dodici anni) in linea con il maggior disvalore commesso.

Guida in stato di ebbrezza e conseguenze in caso di vittime

Proprio in questo comma si nasconde la fattispecie odierna, che prevede in sostanza di fatto un conducente di un veicolo a motore che, messosi alla guida con un tasso di alcool nel sangue superiore allo 0,8 g/l causa un incidente con morti e feriti.
I capi di imputazione in tal caso sono stati correttamente fissati in base alle norme di cui agli artt. 589bis e 590bis c.p., ovvero le fattispecie aggravate di omicidio stradale e/o lesioni personali gravi e gravissime.
La questione di diritto nasce dalla dubbia applicabilità - concomitante - dell'ulteriore contravvenzione prevista dall'art. 186 del Codice della strada.
A tal riguardo la Cassazione, nella sentenza n. 50325/2018 (sotto allegata) osserva, come il reato di omicidio stradale risponda per requisiti alla definizione di "reato complesso" offerta dall'art. 84 c.p. e pertanto è pacifico che con la norma di cui all'art. 589bis c.p. il Legislatore abbia inteso introdurre nel nostro ordinamento una figura di reato nuova ed autonoma, la cui condotta è certamente specifica e specializzante rispetto all'omicidio colposo, per cui si ha la conseguenza che il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione ex art. 186 Cds può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale.
In tal ottica l'art. 84 c.p. ha sicuramente una ratio garantista per il soggetto inciso dalla giustizia, perchè permette che all'imputato non venga contestato il medesimo fatto storico con più addebiti.

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