Data: 29/12/2018 18:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

di Chiara Ruggiero - Il mercato pu� essere definito come il luogo di incontro tra domanda ed offerta. All'interno del mercato vanno ad operare innumerevoli soggetti all' interno del sistema economico.


Il mercato

Per ognuna delle componenti di tale sistema esiste uno specifico mercato, ad es.:
- quello dei capitali
- del lavoro
- dei prodotti
Inizialmente il mercato era circoscritto ad una unit� fisica, dove materialmente si incontravano e dialogavano tra loro i soggetti del processo produttivo. Gi� da molti anni il mercato da entit� fisica si � trasformato in uno spazio ideale, sempre pi� virtuale e globalizzato.
Con l' espansione dei mercati si � avvertita l' esigenza di garantire informazione e trasparenza che vengono definiti come due elementi fondamentali al fine di un corretto funzionamento del mercato.
La libert� di iniziativa economica privata va a segnare la libert� di poter accedere al mercato.

La concorrenza

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Tradizionalmente la concorrenza � stata configurata come conseguenza derivante dalla libert� di iniziativa economica.
La libert� di iniziativa dei singoli operatori viene tradotta nella concorrenza degli stessi quando in un determinato tempo o area geografica, pi� operatori offrono o domandando gli stessi prodotti che possono essere sia cose che servizi.
All' interno del codice civile sono previste varie restrizioni alla concorrenza. Bisogna specificare che le limitazioni legali della concorrenza vanno ad operare solo nella prospettiva di tutela dei soli imprenditori. Si vuole evitare che vincoli troppo incisivi o molto prolungati possano svuotare la libert� di iniziativa economica.
In particolare viene posta l' attenzione sul divieto di concorrenza nel caso di alienazione d' azienda art. 2557 c.c. e al divieto di concorrenza del prestatore di lavoro in pendenza del rapporto di lavoro art. 2105 c.c.

Concorrenza sleale

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Secondo l' art. 2598 c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque vada a compiere atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l' attivit� di un concorrente, oppure che vada a determinare il discredito di altrui o si impossessa di pregi dei prodotti o dell' impresa di un concorrente, e pi� genericamente si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo che non � conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo ad andare a danneggiare l' azienda di altro soggetto.
L' unica norma contemplata a tutela della generalit� del pubblico � quella riguardante l' obbligo di contrarre nel caso di monopolio: l' art. 2597 c.c. recita: chi esercita un' impresa in condizioni di monopolio legale ha l' obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell' impresa, osservando la parit� di trattamento.
Possiamo affermare che la struttura concorrenziale del mercato diventa il presupposto e non pi� la conseguenza della libert� di iniziativa economica privata.
In particolare con la l. n. 10.10.1990, n. 287 (legge antitrust), che � stata modellata sugli artt. 85 e 86 del Trattato CE attualmente artt 81 e 82, che va a mutare la configurazione della concorrenza.
L' art. 1 della legge annette alla struttura concorrenziale del mercato una rilevanza costituzionale, come esplicazione del principio della libert� di iniziativa economica ex art. 41 Cost, perch� l' attivit� dei singoli operatori viene valutata anche in relazione al mercato, che viene configurato come luogo di incontro della domanda e dell' offerta e quindi di composizione di interessi che vi vanno ad affluire .

Il bene giuridico

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Il bene giuridico che si vuole tutelare non � pi� solo la libert� di iniziativa economica delle imprese, ma anche la struttura concorrenziale del mercato, che deve seguire precise regole di lealt� e trasparenza.
A tutela della concorrenza � stata istituita l'Autorit� garante della concorrenza e del mercato. L'autorit� ha poteri di regolazione ma anche di immissione di diffide e sanzioni.
Per approfondimenti vai alla guida legale La concorrenza

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