Data: 28/12/2018 15:00:00 - Autore: Alessandro Sgr�

Avv. Alessandro Sgr� - Con questo breve articolo non si entrer� nel merito della disciplina di cui al D.L. n. 119/2018 sulla cosiddetta pace fiscale poich� in questo periodo se n'� gi� parlato molto. Piuttosto, il fine � valutare insieme la convenienza nell'aderire alla rottamazione-ter con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.

Difatti, bench� i saldi fiscali siano sempre allettanti, non in tutti casi risultano convenienti per il contribuente. Meglio, dunque, usare un po' di prudenza per non rischiare di pagare molto di pi� del dovuto.

Invero, prima di aderire alla definizione agevolata, � indispensabile fare preliminarmente delle importanti verifiche sulle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Vediamo quali:

Verificare corretta notifica cartelle di pagamento

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Innanzitutto, occorre verificare che tutte le cartelle di pagamento che intendiamo rottamare siano state effettivamente notificate rispettando la normativa vigente. Difatti, per esperienza professionale si pu� certamente affermare che moltissime volte le cartelle risultano NON CORRETTAMENTE notificate. E' chiaro che l'omessa notifica di una cartella determina la nullit� della stessa e del debito iscritto a ruolo.

Come procedere allora?

La prima cosa da fare � recarsi presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate � Riscossione e chiedere un estratto conto (prospetto informativo) della propria posizione debitoria. Inoltre, contestualmente, chiedere per ciascuna cartella indicata nell'estratto conto la relazione di notificazione. La relazione di notificazione serve a capire se effettivamente quella cartella di pagamento � stata correttamente notificata applicando la normativa in materia di notifica. Non � ammesso il fai da te! Una cartella che in apparenza pu� sembrare correttamente notificata, in verit� pu� nascondere delle gravi illegittimit�. Pertanto, una volta reperita la documentazione presso gli sportelli dell'Agenzia, fatela esaminare da un professionista in materia. Se all'esito dovessero emergere illegittimit� nel procedimento notificatorio, alla domanda "Mi conviene rottamare?" la risposta � semplicemente "NO". In questi casi, infatti, � preferibile ricorrere in sede giudiziaria per l'annullamento del ruolo iscritto illecitamente.

Verificare eventuale prescrizione somme iscritte a ruolo

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Altra verifica da fare consiste nell'esaminare l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte nei ruoli dagli enti impositori. Molte volte, infatti, si � propensi a versare le somme al fisco senza fare questa importante e preliminare verifica.

Se il credito � relativo alla Tariffa Rifiuti, ai contributi previdenziali INPS, alle sanzioni amministrative (multe), il termine prescrizionale � di 5 anni anche dopo la notifica della cartella di pagamento, se invece siamo difronte alle somme dovute per il bollo auto, il termine prescrizionale � di 3 anni.

Discorso diverso e molto pi� complesso riguarda la prescrizione delle imposte erariali (IVA -IRPEF -IRAP ecc.). Sul punto, la giurisprudenza � oscillante tra la prescrizione quinquennale e quella decennale. Ad ogni modo, anche in questo caso, per sapere esattamente quali sono i termini di prescrizione delle somme iscritte a ruolo e da quando decorrono ai fini prescrizionali e se vi sono stati atti interruttivi, si consiglia di rivolgersi a un esperto in materia tributaria.

E se il debito � caduto in prescrizione, cosa fare?

In questo caso, la rottamazione non � per nulla conveniente ed � preferibile ricorrere in sede giudiziaria per l'annullamento del debito iscritto a ruolo.

Conclusioni

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Sembra chiaro, per concludere, che la definizione agevolata non sempre � conveniente. La migliore cosa da fare � verificare se il carico iscritto nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate della riscossione � effettivamente dovuto.

Esempi di giudizi recenti trattati dallo scrivente:

- Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n. 5093/19/2018: ha annullato un'intimazione di pagamento e tutte le iscrizioni a ruolo recate nell'atto perch� in giudizio � emersa l'omessa notifica da parte dell'Agenzia di molteplici cartelle di pagamento;

- Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 20105/2018: annullate diverse cartelle di pagamento per omessa notifica delle stesse;

- Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 40977/2018: annullate ben 20 cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione delle somme iscritte nei ruoli impugnati;

- Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n. 18363/32/2018: dichiarato illegittimo un pignoramento presso terzi per omessa notifica di diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Avv. Alessandro Sgr�

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