Data: 28/12/2018 15:00:00 - Autore: Alessandro Sgrò

Avv. Alessandro Sgrò - Con questo breve articolo non si entrerà nel merito della disciplina di cui al D.L. n. 119/2018 sulla cosiddetta pace fiscale poiché in questo periodo se n'è già parlato molto. Piuttosto, il fine è valutare insieme la convenienza nell'aderire alla rottamazione-ter con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.

Difatti, benché i saldi fiscali siano sempre allettanti, non in tutti casi risultano convenienti per il contribuente. Meglio, dunque, usare un po' di prudenza per non rischiare di pagare molto di più del dovuto.

Invero, prima di aderire alla definizione agevolata, è indispensabile fare preliminarmente delle importanti verifiche sulle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Vediamo quali:

Verificare corretta notifica cartelle di pagamento

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Innanzitutto, occorre verificare che tutte le cartelle di pagamento che intendiamo rottamare siano state effettivamente notificate rispettando la normativa vigente. Difatti, per esperienza professionale si può certamente affermare che moltissime volte le cartelle risultano NON CORRETTAMENTE notificate. E' chiaro che l'omessa notifica di una cartella determina la nullità della stessa e del debito iscritto a ruolo.

Come procedere allora?

La prima cosa da fare è recarsi presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e chiedere un estratto conto (prospetto informativo) della propria posizione debitoria. Inoltre, contestualmente, chiedere per ciascuna cartella indicata nell'estratto conto la relazione di notificazione. La relazione di notificazione serve a capire se effettivamente quella cartella di pagamento è stata correttamente notificata applicando la normativa in materia di notifica. Non è ammesso il fai da te! Una cartella che in apparenza può sembrare correttamente notificata, in verità può nascondere delle gravi illegittimità. Pertanto, una volta reperita la documentazione presso gli sportelli dell'Agenzia, fatela esaminare da un professionista in materia. Se all'esito dovessero emergere illegittimità nel procedimento notificatorio, alla domanda "Mi conviene rottamare?" la risposta è semplicemente "NO". In questi casi, infatti, è preferibile ricorrere in sede giudiziaria per l'annullamento del ruolo iscritto illecitamente.

Verificare eventuale prescrizione somme iscritte a ruolo

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Altra verifica da fare consiste nell'esaminare l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte nei ruoli dagli enti impositori. Molte volte, infatti, si è propensi a versare le somme al fisco senza fare questa importante e preliminare verifica.

Se il credito è relativo alla Tariffa Rifiuti, ai contributi previdenziali INPS, alle sanzioni amministrative (multe), il termine prescrizionale è di 5 anni anche dopo la notifica della cartella di pagamento, se invece siamo difronte alle somme dovute per il bollo auto, il termine prescrizionale è di 3 anni.

Discorso diverso e molto più complesso riguarda la prescrizione delle imposte erariali (IVA -IRPEF -IRAP ecc.). Sul punto, la giurisprudenza è oscillante tra la prescrizione quinquennale e quella decennale. Ad ogni modo, anche in questo caso, per sapere esattamente quali sono i termini di prescrizione delle somme iscritte a ruolo e da quando decorrono ai fini prescrizionali e se vi sono stati atti interruttivi, si consiglia di rivolgersi a un esperto in materia tributaria.

E se il debito è caduto in prescrizione, cosa fare?

In questo caso, la rottamazione non è per nulla conveniente ed è preferibile ricorrere in sede giudiziaria per l'annullamento del debito iscritto a ruolo.

Conclusioni

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Sembra chiaro, per concludere, che la definizione agevolata non sempre è conveniente. La migliore cosa da fare è verificare se il carico iscritto nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate della riscossione è effettivamente dovuto.

Esempi di giudizi recenti trattati dallo scrivente:

- Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n. 5093/19/2018: ha annullato un'intimazione di pagamento e tutte le iscrizioni a ruolo recate nell'atto perché in giudizio è emersa l'omessa notifica da parte dell'Agenzia di molteplici cartelle di pagamento;

- Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 20105/2018: annullate diverse cartelle di pagamento per omessa notifica delle stesse;

- Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 40977/2018: annullate ben 20 cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione delle somme iscritte nei ruoli impugnati;

- Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n. 18363/32/2018: dichiarato illegittimo un pignoramento presso terzi per omessa notifica di diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Avv. Alessandro Sgrò

www.studiolegalesgro.net


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