Data: 20/12/2018 16:00:00 - Autore: Maurizio Giordano

Avv. Maurizio Giordano - Ad un anno dalla famosa pronuncia della Cassazione – sezione tributaria – la quale con ordinanza n. 20425/2017 stabiliva che il bollo auto si prescrive in 3 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto, sembra che le varie Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali comincino ad adeguarsi a tale principio.

La prescrizione del bollo auto

In tema di tassa automobilistica prevale infatti la legge statale, che all'articolo 5, comma 51, del decreto 953/1982 prescrive che trascorsi tre anni non vi è più alcun diritto dell'Ente creditore ad esigere tale somma. Pertanto, la cartella esattoriale notificata dopo i 3 anni è illegittima e può essere impugnata presso la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla sua notifica.

Molte regioni infatti, fino alla pronuncia della Cassazione, tendevano ad interpretare in modo molto diverso tale dettato normativo sulla scia di certa giurisprudenza, invadendo il campo della competenza esclusiva dello stato, e dotandosi di leggi regionali che estendevano i termini di prescrizione del bollo automobilistico anche a 5 o addirittura 10 anni. Il Piemonte è un caso emblematico di questa tendenza. La legge regionale n. 20 del 05/08/2002 infatti con l'art. 5 prorogava il termine legale "di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica" da tre a cinque anni dalla data di commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso. Detta legge regionale però è stata dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte con la sentenza n. 296 del 26/09/2003. Nella sentenza si afferma: "va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di […] modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione". A livello nazionale veniva come conseguenza di questa pronuncia emanata la legge n. 350 del 24/12/2003, che al comma 22 dell'art. 2 che vietava alle regioni di legiferare in tema di bollo auto e di irap in violazione dei poteri attribuiti dalla legge statale e, al comma 23 le obbligava a rendere le loro leggi in materia di tassa automobilistica conformi alla normativa statale.

La svolta

Proprio sulla scia della citata sentenza n. 20425/2017 della Cassazione, lo scrivente proponeva in data 22/10/2017 ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso un'ingiunzione di pagamento emessa dalla Soris spa, concessionaria del servizio di riscossione della regione Piemonte, essendo stata detta ingiunzione notificata ben dopo il termine triennale di prescrizione dall'avviso di accertamento.

In data 19/12/2018 la CTP di Torino depositava sentenza n. 1252/2018 che accoglieva il ricorso.


Per contatti e consulenze:

Avv. Maurizio Giordano

avvocato civilista esperto in diritto di famiglia

via Cavour 4 – Moncalieri (TO)

tel 011/642.31.61 – cell 3475220246

email: avv.mauriziogiordano@yahoo.it


Tutte le notizie