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Data: 26/12/2018 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con sentenza n. 56933/2018 (sotto allegata) la Cassazione ha condannato per il reato di truffa, rigettando la qualificazione della condotta come insolvenza fraudolenta, il conducente che, al fine di evitare il pagamento del pedaggio, aveva attraversato il varco autostradale destinato ai possessori di Viacard, perché sprovvisto di detta tessera. Determinante, ai fini della condanna, la testimonianza del noleggiatore dell'auto utilizzata dall'imputato e con cui è stato commesso il reato. La vicenda processualeRicorre in Cassazione il difensore dell'imputato per ottenere l'annullamento della sentenza del giudice di secondo grado, che ha confermato quella di primo grado che ha condannatoil trasgressore a quattro mesi di reclusione e alla multa di € 400,00 per il delitto di truffa, per essersi sottratto con artifizi e raggiri al pagamento del pedaggio autostradale. Questi i motivi del ricorso in cassazione:
Attraversare il varco Viacard senza tessera integra reato di truffaIl primo motivo è stato ritenuto inammissibile, così come il secondo, in quanto l'imparzialità del noleggiatore è stata contestata genericamente e non provata. L'assenza d'imparzialità del testimone, infatti non è ricollegabile al fatto che, secondo l'imputato, avrebbe dovuto pagare lui il pedaggio autostradale. Al contrario, il contratto prevedeva che tale onere spettasse proprio all'utilizzatore l'auto. Per quanto riguarda invece il terzo motivo gli Ermellini precisano che "Riguardo la qualificazione giuridica del fatto, la Corte di merito risulta avere fatto corretta applicazione del principio dettato da questa Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (ex multis Sez. 2 n. 26289 del 18/5/2007 e Sez. 7 n. 33299 del 27/3/2018). Dichiarato inammissibile anche il quarto motivo che contestava il trattamento sanzionatorio. Leggi anche: - Il reato di insolvenza fraudolenta - Autostrada: che succede se si "salta" il pedaggio? |
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