Data: 24/12/2018 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 57350/2018 (sotto allegata) ribadisce un importante principio in tema di circolazione stradale, secondo cui, il conducente del veicolo che deve svoltare a sinistra, deve assicurarsi di poter eseguire la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, prima e durante l'esecuzione della stessa.

La vicenda processuale

La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, dichiara la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di un motociclista. L'imputato infatti, alla guida della sua autovettura, nell'immettersi nell'intersezione con la strada statale, in presenza dello stop, si arrestava brevemente, riprendeva la marcia, attraversava l'intersezione e svoltando a sinistra, ometteva di dare la precedenza al motociclista che, a causa dello scontro contro la vettura, decedeva al Pronto Soccorso. L'imputato ricorre quindi in Cassazione perché, a suo giudizio, per verificare la sua colpa sarebbe stato necessario accertare la prevedibilità del rischio, tanto che tale accertamento era già stato chiesto in sede d'appello, considerato che "il tempo impiegato da un automobilista per ispezionare un'area di incrocio incide in maniera considerevole sui calcoli per determinare la visibilità del veicolo antagonista". La Corte però aveva respinto l'istanza, ritenendo superfluo un supplemento di perizia o un esperimento giudiziale.

Chi svolta a sinistra e omette di dare la precedenza è responsabile del sinistro

La Cassazione, condividendo le conclusioni del giudice di secondo grado, rigetta il ricorso dell'imputato, perché l'esperimento giudiziale "si fonda su un presupposto di carattere congetturale (e cioè che il l'imputato, dopo essersi arrestato, avrebbe guardato prima a sinistra, poi davanti a sé e poi a destra, per poi ripartire dallo stop) che lo rendono del tutto ipotetico e quindi inutile ai fini dell'accertamento dei fatti." Non solo, "in ogni caso il motociclista, al momento della ripartenza dell'automobilista, era visibile dall'incrocio (trovandosi a una distanza di 88 metri). Il conducente aveva comunque l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, e ciò per tutta la durata della manovra. Sicché l'imputato, prima di immettersi nella strada, avrebbe comunque dovuto ricontrollare a sinistra (usando la massima prudenza richiesta ex art. 145 cod. strada) e verificare costantemente, per tutta la durata della manovra, di non creare pericolo per gli altri, condotta che gli avrebbe consentito di avvistare per tempo il motociclista. Al riguardo, infatti, l'orientamento di questa Sezione, che va qui ribadito, è che in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017)."

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