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Data: 30/05/2006 - Autore: Francesca Romanelli
Rientrano nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare gli accordi con i quali i coniugi, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sugli stessi. E' quanto ha osservato la Cassazione (Sent. n. 8516/06) precisando che "pattuizioni del genere possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente". I giudici della Suprema Corte hanno inoltre osservato che tale azione non può ritenersi preclusa ?dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né dalla pretesa della pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione (?)". Né, infine, "una preclusione all'esperimento dell'azione revocatoria potrebbe essere ravvisata nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore, siano stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli (?)".
Tanto si afferma sulla base della considerazione che "l'accordo di separazione costituisce atto di natura essenzialmente negoziale (?) rispetto al quale il provvedimanto di omologa si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficia: avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico, nonché controllare, in termini più pregnanti, che l'accordo relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti con l'interesse di questi ultimi".
Da ciò consegue che, precisano ancora i giudici della Cassazione, "l'avvenuta omologa lascia affatto impregiudicata la facoltà delle parti di esperire nei confronti della convenzione l'azione di annullamento per vizi della volontà in base alle regole generali".
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