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Data: 21/12/2018 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Il ddl anticorruzione è legge e tra le varie novità viene disciplinato il ruolo dell'agente sotto copertura. In particolare, la nuova legge amplia il novero dei reati e il tipo di condotte non punibili, consentendo un impiego più ampio ed efficace di questa specifica tecnica investigativa.
L'agente sotto copertura nel ddl spazzacorrotti[Torna su]
Il ddl anticorruzione all'art. 6 modifica l'art. 9 della legge n. 146/2006, ampliando i reati e le operazioni degli agenti sotto copertura. L'agente sotto copertura, utilizzato fino ad oggi nelle indagini per i reati di terrorismo e criminalità organizzata, potrà in questo modo essere impiegato in tutti quegli illeciti penali in relazione ai quali sussiste un sospetto di corruzione. Nuovi reati per l'agente sotto coperturaStando alla lettera della norma, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che fanno parte delle strutture specializzate o della Direzione investigativa antimafia, se tengono determinate condotte, elencate all'interno della norma, durante particolari operazioni, finalizzare ad acquisire elementi di prova in relazione ai seguenti nuovi delitti:
Nuove condotte non punibiliLa norma, come anticipato introduce anche nuove condotte (evidenziate in grassetto) che, se poste in essere da un agente sotto copertura, ne comportano la non punibilità, ovvero quando costui "nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova" anche per interposta persona, da rifugio o presta assistenza agli associati, acquista, riceve, sostituisce od occulta denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni o cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accetta l'offerta o la promessa, ostacola l'individuazione della loro provenienza, ne consente l'impiego, corrisponde denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promette o da denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compie attività prodromiche e strumentali. Ddl spazzacorrotti: le altre novità del ddl anticorruzione[Torna su]
Tante le novità della legge anticorruzione approvata alla Camera il 18 dicembre appena trascorso:
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