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Data: 25/12/2018 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il decreto-legge n. 113/2018, ovvero il c.d. decreto sicurezza fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, è stato convertito (con modificazioni) dalla legge n. 281/2018 (in G.U. 03/12/2018, n. 281). Si tratta di un provvedimento fortemente innovativo e assai discusso, che introduce molte novità inerenti diverse materie "sensibili", al punto che lo stesso Viminale ha ritenuto opportuno illustrare le principali disposizioni nel provvedimento in una direttiva (leggi Decreto sicurezza: la direttiva del Viminale). Tra le tante novità, sembra essere passata quasi inosservata, nascosta nelle pieghe del provvedimento, una modifica al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 che si occupa delle "Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione" e che reintroduce il reato di blocco stradale.
Blocco stradale torna a essere reato[Torna su] Il decreto sicurezza, novellando l'art. 1 del predetto d.lgs., ha reso nuovamente sanzionabile come reato il blocco stradale, oltre al già previsto blocco di strada ferrata, fatta eccezione per quello su una strada ordinaria attuato mediante ostruzione con il proprio corpo. Una scelta assai rigorosa, che rispecchia in toto lo spirito che ha animato le scelte governative nel decreto, particolarmente severo nei confronti di migranti, richiedenti asilo, occupanti di case e, dunque, anche coloro che protestano per le strade. Sarebbero potuti incorrere in pene severissime, ad esempio, i manifestanti che hanno bloccato l'autostrada Torino – Bardonecchia nel 2012 e nel 2013 qualora tali fatti fossero stati posti in essere oggi. Ecco nel dettaglio come è cambiata la formulazione della norma. Blocco stradale: le conseguenze della depenalizzazione[Torna su] La fattispecie era stata depenalizzata dal decreto legislativo n. 507 del 1999 il quale aveva sostituito il primo e secondo comma dell'art. del d.lgs. n. 66/1948. Prima dell'intervento del decreto sicurezza, la pena detentiva era solo nei confronti dei blocchi di ferrovie o relativamente alla navigazione. Commetteva reato chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, deponeva o abbandonava congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, nonché coloro che facevano lo stesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi al fine di ostacolare la libera navigazione o comunque realizzando ostruzione o ingombro. Blocco stradale: le modifiche del decreto sicurezza[Torna su] A seguito dell'intervento del decreto sicurezza, invece, la reclusione da uno a sei anni è la pena che rischia chi, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, colloca o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie "in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata". La pena, inoltre, è raddoppiata (da 2 a 12 anni) se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose. I predetti reati, come stabilito dal decreto, andranno a integrare il catalogo di quelli per i quali, in presenza di condanna definitiva, consegue la mancata concessione allo straniero del visto d'ingresso in Italia. Lo stesso decreto sicurezza, tuttavia, ha previsto che facciano eccezione i casi previsti dall'art. 1-bis che è stato all'uopo aggiunto al d.lgs. 66/1948: rischiano la più "lieve" sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro, coloro che impediscono la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. La medesima sanzione si applica ai promotori e agli organizzatori. Vai alla guida Legge sicurezza |
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