Data: 28/12/2018 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Ok al pernotto graduale del bambino con il pap�, nonostante il piccolo abbia meno di un anno e la madre si sia dimostrata contraria. Sufficiente che non vi siano elementi concreti comprovanti l'inadeguatezza paterna. Lo ha deciso il Tribunale di Trieste in un decreto datato 5 settembre 2018 (qui sotto allegato).

Il caso

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Al giudice si � rivolta la madre di un bambino affinch� questi disponesse l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, ma con residenza e collocamento privilegiato presso di lei, in considerazione della tenera et� del piccolo.

Il padre, invece, ha chiesto il collocamento alternato del bambino presso entrambi, ritenendo che il figlio potesse anche pernottare da lui. Secondo la ex, invece, i tempi di permanenza e visita si sarebbero potuti ampliare, ma gradualmente, e solo dopo i tre anni si sarebbe potuta introdurre la possibilit� per il piccolo di pernottare presso il padre.

S� al pernottamento del bambino presso il padre

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Un desiderio, quello del pap�, che il Tribunale sceglie di esaudire: tenuto conto dell'et� del minore (ormai svezzato) e in assenza di elementi concreti nel senso di un'inadeguatezza del padre, il collegio ritene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l'immediata introduzione dei pernotto, sia pur graduale, tenendo conto in via prioritaria degli impegni lavorativi dei genitori.
Dunque, salvo il diverso accordo tra le parti, sia in ordine ai giorni che con riferimento agli orari, il bambino pernotter� presso il padre e, dopo il compimento del terzo anno d'et�, verr� introdotto un ulteriore giorno di pernotto presso il genitore.

Nel caso in esame, inoltre, non avendo le parti contestato le rispettive capacit� genitoriali, viene ritenuto superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio e, pertanto si ritiene pacifico disporre l'affidamento condiviso: tuttavia, stante l'alta conflittualit� tra i genitori, il Tribunale decide che la responsabilit� venga esercitata disgiuntamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.

La giurisprudenza sul pernottamento presso il padre

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La decisione del Tribunale si innesta in un quadro giurisprudenziale particolarmente variegato che, recentemente, ha visto incentivarsi la prassi del pernottamento dei figli minori presso il padre, sotto l'egida del principio di bigenitorialit�, senza dare per presupposta l'inadeguatezza del padre nell'occuparsi del figlio molto piccolo.

Ad esempio, il Tribunale di Roma (sentenza 11 marzo 2016) ha riconosciuto al padre il diritto a pernottare con la propria figlia di appena 16 mesi. Per il giudice capitolino, il pernotto con il genitore favorisce e tutela il minore e il suo legame con entrambi i genitori.

Vista la tenera et�, assicurandogli un rapporto che vada oltre la semplice visita giornaliera si determina, gi� a livello inconscio, un legame radicale con entrambi i genitori indipendentemente dalla separazione della coppia.

Appare evidente come in materia abbia giocato un ruolo decisivo la discrezionalit� dei giudici, la cui priorit� � sempre il minore, la sua serenit�, le sue abitudini e il suo sviluppo, che non devono essere ostacolati dal mutamento del luogo di pernottamento.

L'art. 337-ter, infatti, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Per realizzare tali finalit�, il giudice adotta i provvedimenti con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.

Per tale ragione la Corte di Cassazione (sent n. 19594/2011) ha avallato la conclusione dei giudici di merito che avevano consentito il pernotto del minore presso l'abitazione paterna per un sola notte e per pi� tempo solo dopo il compimento del quarto anno di vita del bambino. Gli Ermellini hanno ritenuto che il giudice avesse agito nel modo ritenuto pi� conforme all'interesse del piccolo, in relazione all'et�.

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