Data: 24/12/2018 15:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – In malattia all'estero? Niente paura l'Inps pubblica una guida semplice con tutte le indicazioni su come comportarsi nel caso in cui si incorra in malattia mentre ci si trova in un altro paese.

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Inps, vademecum su malattia all'estero

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In primis, in caso di malattia all'estero, lavoratori conservano comunque il diritto all'indennità di malattia. Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). E' importante che la certificazione sia rilasciata nel rispetto della legislazione del paese in cui si trova il lavoratore il quale, anche all'estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche. Va fatta poi la distinzione nei casi di: malattia insorta in un paese estero appartenente all'Unione Europea; malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia; malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia. La guida, infine, ricorda ai lavoratori cosa fare nel caso in cui intendano recarsi all'estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.

Malattia insorta in un paese estero appartenente all'Unione Europea

In questi casi i regolamenti comunitari stabiliscono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l'Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore. Perché sia accertato il diritto all'indennità di malattia, il primo giorno dell'evento bisognerà rivolgersi al medico del Paese in cui si soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. Il certificato va trasmesso compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede Inps competente, sulla base alla residenza in Italia. Entro lo stesso termine, c'è l'obbligo di trasmettere al datore di lavoro l'attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi). In tutti i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. La trasmissione del certificato può essere anticipata via fax, PEC o e-mail, fermo restando l'obbligo a presentare il certificato originale. Nel caso in cui il medico curante nello Stato di soggiorno temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del posto in cui si è, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, servirà rivolgersi all'Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente. La stessa provvederà attraverso il medico da essa incaricata, all'accertamento dell'incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all'Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.Secondo i regolamenti europei non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere gravasull'Inps.

Malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi con l'Italia

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In questo caso servirà il rilascio di una la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa. Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole descritte finora. Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l'Italia (o con l'UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall'Istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.

Malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi con l'Italia

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In questi casi la corresponsione dell'indennità di malattia si può avere solo dopo la presentazione all'Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. 
Se non dovesse essere legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale. Per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Quindi la sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia.

Cosa fare in caso di malattia se ci si reca all'estero

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In questo caso, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, urge comunicazione all'Inps che effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento a causa dello spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l'Inps deve anche verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l'apposita autorizzazione. Infine bisogna ricordarsi di comunicare l'indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.


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